Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 141/2023 del 05/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

De Michele impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva rigettato il suo reclamo contro la decisione dell'Amministrazione penitenziaria di non procedere alla declassificazione/assegnazione in altro circuito. Denunciava vizio di motivazione e contraddittorietà rispetto a un altro provvedimento coevo nel quale, sulla base di una diversa relazione dei Carabinieri di Oria, si affermava l'assenza di elementi di collegamento con la criminalità organizzata e la piena emersione dei fatti per cui era stato condannato. In sostanza chiedeva che la decisione di mantenimento nel circuito di alta sicurezza fosse ritenuta ingiustificata e non sufficientemente motivata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta la motivazione del Tribunale di sorveglianza che aveva fatto riferimento al parere della Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce, alla relazione dei Carabinieri della Stazione di Oria e alla relazione di sintesi del 6 novembre 2019, le quali segnalavano l'assenza di sintomi di ravvedimento e di rescissione dei legami con la criminalità organizzata e l'assenza di attività collaborativa. La Corte ha ricordato che la revisione giurisdizionale è limitata ai vizi di legittimità e non al merito discrezionale dell'assegnazione, salvo contraddittorietà o manifesta irragionevolezza: nel caso non sussistono tali vizi. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento alla cassa delle ammende di 3.000,00 euro.

Norme richiamate

  • legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 14

    Fondamento normativo della classificazione dei detenuti in sezioni secondo la possibilità di un "trattamento rieducativo comune" e per evitare influenze nocive reciproche: giustifica l'assegnazione a circuiti differenziati in ragione delle esigenze rieducative e di sicurezza.

  • D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, art. 32

    Prevede l'assegnazione dei detenuti a istituti o sezioni dove è più agevole adottare misure cautelari per chi, con i suoi comportamenti, pone rischi per l'incolumità propria o altrui: norma tecnica che legittima il regime differenziato per motivi di sicurezza.

  • legge 26 luglio 1975, n. 354, artt. 35-bis (comma 4-bis) e 69 (comma 6)

    Disciplinano il reclamo avverso provvedimenti di assegnazione/ mantenimento in regime differenziato e il perimetro del sindacato giudiziario (conseguente limitazione al controllo giurisdizionale ai soli vizi di legittimità e non all'esame del merito discrezionale salvo casi di manifesta irragionevolezza).

  • codice di procedura penale, art. 616

    Norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e al versamento alla cassa delle ammende quando il ricorso è dichiarato inammissibile, applicata nella determinazione dell'ammontare della sanzione pecuniaria.

  • Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso, con conseguente applicazione delle norme sulle spese e sulle ammende.

Massime di principio

  • La decisione amministrativa di assegnazione a un circuito carcerario differenziato è ammissibile se sorretta da elementi oggettivi (segnalazioni di autorità giudiziarie, indagini di polizia, relazioni di sintesi) che evidenzino persistenti profili di pericolosità o legami con la criminalità organizzata.
  • Il fatto di aver integralmente espiano la parte di pena relativa a reati ostativi non comporta automaticamente il diritto alla declassificazione: occorre dimostrare il ravvedimento e la rescissione dei legami criminali attraverso elementi concreti e attuali.
  • Il sindacato giudiziario sul provvedimento di assegnazione è limitato ai vizi di legittimità (assenza di motivazione, manifesta irragionevolezza, contraddittorietà palese) e non investe la discrezionalità dell'Amministrazione se motivata su basi ragionevoli.
  • Per contestare efficacemente un provvedimento di mantenimento in regime differenziato il detenuto deve produrre documenti e prove specifiche che dimostrino l'errore o la contraddittorietà delle valutazioni (es. informative discordanti con datazione e contenuto chiari); mere affermazioni generiche non sono sufficienti.
  • Valgono criteri diversi per valutazioni distinte (permessi premio, liberazione anticipata, declassificazione): esiti favorevoli in una sede non annullano automaticamente valutazioni di diversa natura compiute su base informativa differente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.