Cassazione Penale, Ordinanza n. 03959/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di truffa, censurando in primo luogo la motivazione della decisione di merito. In particolare ha dedotto che la Corte territoriale avrebbe fondato la declaratoria di responsabilità su una valutazione illogica delle prove, insistendo sulla scarsa attendibilità dell'individuazione fotografica dell'imputato e chiedendo, in sostanza, una diversa lettura delle risultanze istruttorie. Con il secondo motivo ha inoltre eccepito l'intervenuta prescrizione del reato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo non consentito, perché diretto a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio e dell'attendibilità delle fonti di prova, attività preclusa al giudice di legittimità quando la sentenza di merito presenti una motivazione logicamente esente da vizi. Ha osservato che la Corte d'appello aveva adeguatamente spiegato le ragioni del proprio convincimento. Il secondo motivo, relativo alla prescrizione, è stato ritenuto manifestamente infondato perché, secondo il consolidato orientamento richiamato, l'inammissibilità del ricorso impedisce di rilevare l'eventuale prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata. Ne è derivata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice del reato contestato, rispetto alla quale il ricorrente aveva dedotto vizi di motivazione e inattendibilità dell'individuazione fotografica.
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani
Richiamata per il principio secondo cui la Corte di cassazione non può sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella del giudice di merito né confrontare la motivazione con modelli argomentativi esterni.
Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca
Richiamata per il principio secondo cui l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, conseguente alla declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa ponderazione dell'attendibilità delle fonti di prova, perché il controllo della Corte di cassazione riguarda la tenuta logica e giuridica della motivazione, non la sostituzione del proprio giudizio a quello del giudice di merito.
- Quando la sentenza impugnata contiene una motivazione coerente e logicamente completa sulla responsabilità, il ricorso che mira solo a contrapporre una lettura alternativa degli elementi probatori è inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso impedisce alla Corte di cassazione di rilevare d'ufficio la prescrizione eventualmente maturata dopo la sentenza impugnata.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti previsti dalla legge.
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