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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10255/2024 del 16/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (eredi)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio per occupazione usurpativa di un terreno di proprietà privata, con domanda di risarcimento del danno proposta contro un comune. Dopo una sentenza di appello favorevole solo in parte ai proprietari, questi avevano proposto sia ricorso per cassazione sia revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. avverso la medesima sentenza di appello. Nel frattempo la Corte di cassazione, con precedente decisione indicata nel testo, ha cassato quella sentenza di appello. Nonostante ciò, la Corte d'appello ha deciso ugualmente sulla revocazione, respingendola e condannando i ricorrenti alle spese. Con l'unico motivo del presente ricorso, i ricorrenti hanno censurato tale decisione perché emessa quando la sentenza oggetto di revocazione era già stata cassata, così da rendere venuto meno l'oggetto del giudizio di revocazione e l'interesse ad agire.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso: ha affermato che, quando nel corso del giudizio di revocazione ex art. 395 c.p.c. la sentenza impugnata viene cassata, viene meno l'oggetto della revocazione e quindi l'interesse ad agire. Ne consegue che la revocazione è inammissibile; se il giudice non lo rileva, la sentenza resa sulla revocazione è nulla. Per tale ragione la Cassazione ha accolto il ricorso, cassato senza rinvio la sentenza impugnata perché il processo non poteva essere proseguito, e ha compensato le spese del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    La revocazione proposta su tale base è priva di oggetto e di interesse se, pendendo il relativo giudizio, la sentenza impugnata viene già cassata.

  • art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.

    È menzionato solo per il precedente ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, poi accolto.

  • art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.

    È menzionato solo per il precedente motivo di ricorso relativo alla qualificazione urbanistica del terreno e alla liquidazione del danno.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato come base della responsabilità extracontrattuale per occupazione usurpativa nel giudizio originario.

  • art. 1 Convenzione CEDU

    Richiamato nei motivi del precedente ricorso per cassazione in relazione alla valutazione del terreno e alla liquidazione del danno.

  • art. 55 D.P.R. n. 327/01

    Richiamato nei motivi del precedente ricorso per cassazione in relazione alla determinazione del danno da occupazione usurpativa.

Massime di principio

  • Se, nelle more del giudizio di revocazione, la sentenza impugnata viene cassata, viene meno l'oggetto del giudizio di revocazione e l'interesse ad agire della parte revocante.
  • La sopravvenuta cassazione della sentenza impugnata rende la revocazione inammissibile; se il giudice decide ugualmente nel merito, la sentenza sulla revocazione è nulla.
  • La cassazione senza rinvio è appropriata quando, per sopravvenuta carenza dell'oggetto processuale, il processo non poteva essere proseguito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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