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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35630/2026 del 08/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ricorreva contro la sentenza del Tribunale di Pescara del 19 gennaio 2026, che lo aveva condannato per abbandono incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi, irrogandogli € 2.000 di ammenda oltre alle spese processuali. I rifiuti — tra cui tubi di plastica, cartongesso, mobilio e casse di legno e cartoni — erano stati rinvenuti il 29 maggio 2023 su un terreno a Spoltore. Secondo la ricostruzione di merito, l’imputato, titolare di un’impresa individuale, aveva effettuato lo sgombero di un’abitazione e acquisito la disponibilità dei materiali che il proprietario intendeva smaltire; parte di essi era stata riconosciuta dal proprietario tra i rifiuti abbandonati. Il primo motivo denunciava violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione all’art. 256 d.lgs. 152/2006: la difesa lamentava l’assenza di identificazione diretta dell’autore dello scarico, l’insufficienza delle dichiarazioni testimoniali e la mancata considerazione dell’eventuale responsabilità del committente. Il secondo motivo censurava il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo che una precedente condanna per reato analogo non bastasse a escluderla e che non fosse stata adeguatamente valutata la modesta gravità della condotta, relativa a rifiuti non pericolosi abbandonati in un’unica soluzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il primo motivo è stato ritenuto generico perché non si confrontava con la ratio della condanna: la responsabilità era fondata sull’acquisizione della disponibilità dei rifiuti e sulla mancata prova della loro corretta gestione, anche sotto il profilo dell’omessa vigilanza sull’operato dei dipendenti, non sulla prova diretta che l’imputato avesse materialmente eseguito lo scarico. L’eventuale responsabilità concorrente del committente non avrebbe comunque escluso quella autonomamente accertata a carico dell’imputato. Il secondo motivo è stato rigettato: la Corte ha precisato che una precedente condanna, da sola, non può impedire l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. se non integra il comportamento abituale nei termini indicati dalla giurisprudenza. Tuttavia, il diniego risultava sorretto dalla motivazione complessiva, che aveva giudicato grave la condotta e determinato la pena sopra il minimo edittale proprio in ragione della sua gravità; tale valutazione, riferita agli indici oggettivi del fatto, consentiva di comprendere implicitamente perché l’offesa non fosse tenue.

Norme richiamate

  • art. 256 d.lgs. 152/2006

    La censura difensiva si limita a reiterare l'assunto della mancata diretta identificazione dell'autore materiale dell'abbandono, ma non si confronta con la ratio decidendi della pronuncia impugnata, la quale ha espressamente fondato l'affermazione di responsabilità non sulla prova diretta dello scarico, bensì sull'acquisizione della disponibilità dei rifiuti da parte dell'imputato e sulla violazione degli obblighi inerenti alla loro corretta gestione, valorizzata anche sotto il profilo della colpa omissiva.

    La responsabilità per la gestione illecita dei rifiuti può fondarsi sull’acquisizione della loro disponibilità e sulla violazione degli obblighi di corretta gestione, anche in forma omissiva colposa, senza che sia indispensabile provare che l’imputato abbia materialmente eseguito lo scarico.

  • art. 131-bis c.p.

    In tema di "particolare tenuità del fatto", la motivazione può risultare anche implicitamente dall'argomentazione con la quale il giudice d'appello abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato, alla stregua dell'art. 133 cod. pen., per stabilire la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado.

    Il diniego della particolare tenuità può essere motivato implicitamente attraverso la valutazione della gravità oggettiva del reato e del grado di colpevolezza compiuta ai fini della commisurazione della pena.

  • art. 133 c.p.

    In tema di "particolare tenuità del fatto", la motivazione può risultare anche implicitamente dall'argomentazione con la quale il giudice d'appello abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato, alla stregua dell'art. 133 cod. pen., per stabilire la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado.

    Gli indici di gravità del fatto e il grado di colpevolezza valutati ai fini della pena possono costituire, se la motivazione complessiva lo consente, ragioni implicite per escludere la particolare tenuità.

Massime di principio

  • Nel reato di abbandono incontrollato di rifiuti, la responsabilità può essere affermata anche senza prova diretta dell’identità di chi ha materialmente effettuato lo scarico, quando risultino l’acquisizione della disponibilità dei rifiuti e la violazione degli obblighi di corretta gestione, anche per omessa vigilanza sull’attività dei dipendenti.
  • L’eventuale responsabilità di un committente o di altri soggetti non esclude, di per sé, la responsabilità autonoma dell’imputato, se questa è fondata su elementi specificamente riferibili alla sua condotta e alla sua posizione.
  • Una precedente condanna o la generica capacità a delinquere non ostano da sole alla causa di non punibilità per particolare tenuità: i precedenti rilevano come comportamento abituale nei casi indicati dalla legge e dalla giurisprudenza, tra cui la commissione di più reati della stessa indole.
  • Il giudice può motivare implicitamente il diniego della particolare tenuità attraverso la valutazione della gravità oggettiva del fatto e del grado di colpevolezza svolta per determinare la pena, purché dalla motivazione complessiva emerga l’incompatibilità tra tale valutazione e la tenuità dell’offesa.

Come è indicizzato

MaterieGestione rifiutiCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiReati ambientaliParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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