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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47699/2024 del 31/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Afifa Mabrouki ha chiesto la riabilitazione relativamente alla condanna a 4 anni di reclusione e euro 15.493,71 di multa inflitta con sentenza della Corte d'appello di Firenze del 20/04/2011 (divenuta irrevocabile). Il Presidente del Tribunale di sorveglianza ha dichiarato inammissibile l'istanza perché, secondo lui, la ricorrente non aveva dimostrato di aver adempiuto alle obbligazioni civili derivanti dal reato né di esserne impossibilitata, ai sensi dell'art. 179, comma 6, n. 2), cod. pen. La ricorrente ha impugnato l'ordinanza per violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il provvedimento era fondato sul presupposto erroneo dell'esistenza di obblighi risarcitori a suo carico, mentre la sentenza di condanna aveva accertato che la Mabrouki aveva commesso soltanto il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990 e che la responsabilità risarcitoria era riferibile al coimputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, rilevando la nullità del provvedimento impugnato perché adottato de plano fuori dai casi consentiti dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., e senza rispettare le forme previste dai commi 3 e 4 dell'art. 666 richiamati dall'art. 678, comma 1, cod. proc. pen. In particolare la decisione impugnata è stata adottata senza instaurare il necessario contraddittorio e sulla base di un errore di fatto circa l'esistenza di obblighi risarcitori a carico della Mabrouki. La Corte ha annullato l'ordinanza senza rinvio e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Milano per la nuova trattazione dell'istanza nel contraddittorio, ai sensi degli artt. richiamati.

Norme richiamate

  • art. 179, comma 6, n. 2), cod. pen.

    Norma richiamata dal Tribunale di sorveglianza quale requisito negativo per la riabilitazione (mancato adempimento di obbligazioni civili). La Corte osserva che tale requisito non poteva essere dato per scontato senza verifica e contraddittorio, specie quando la sentenza di condanna non dimostra l'esistenza di obblighi civili a carico della ricorrente.

  • art. 666, comma 2, cod. proc. pen.

    Indica i casi tassativi in cui è possibile dichiarare l'inammissibilità de plano (es. manifesta inammissibilità). La Cassazione ribadisce che l'adozione de plano è consentita solo in presenza di tali condizioni e non per valutazioni di merito.

  • art. 666, commi 3 e 4, cod. proc. pen.

    Prevendono la procedura da seguire (udienza in camera di consiglio, contraddittorio) quando non ricorrono i casi di manifesta inammissibilità. La Corte ha ritenuto che tali forme non siano state rispettate, determinando la nullità del provvedimento emesso de plano.

  • art. 678, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiama l'art. 666 nel procedimento relativo ai provvedimenti di sorveglianza; la Cassazione lo usa per sottolineare l'obbligo di rispettare le modalità procedurali previste per l'esame dell'istanza di riabilitazione.

  • art. 127, cod. proc. pen.

    Richiamato dalla Corte per affermare che l'adozione de plano non deve implicare valutazioni di merito e che, in difetto delle condizioni di legge, si deve procedere con udienza camerale partecipata.

  • art. 178 e art. 179, cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione alla nullità rilevabile d'ufficio: la Corte afferma che l'omessa applicazione della procedura prevista (fissazione dell'udienza/contraddittorio) determina una nullità generale e assoluta rilevabile in ogni stato e grado del procedimento.

Massime di principio

  • La declaratoria di inammissibilità "de plano" è ammissibile solo nei casi tassativi di manifesta inammissibilità previsti dall'art. 666, comma 2, c.p.p.; in assenza di tali casi occorre instaurare il contraddittorio (udienza in camera di consiglio) secondo i commi 3 e 4.
  • Il giudice non può fondare un provvedimento di inammissibilità sull'assunzione non verificata dell'esistenza di obblighi civili a carico del richiedente: tale accertamento richiede verifica documentale e, se necessario, contraddittorio.
  • L'adozione de plano fuori dai casi di legge configura nullità assoluta e rilevabile d'ufficio, con obbligo di annullamento e rinnovazione del procedimento secondo le forme previste.
  • Se la sentenza di condanna non attribuisce responsabilità civile al richiedente, il giudice di sorveglianza non può estrapolare obblighi risarcitori a suo carico basedo su elementi riferibili a coimputati.
  • In caso di errori procedurali nel rigetto in via de plano dell'istanza di riabilitazione, la Suprema Corte tende ad annullare il provvedimento e a rinviare gli atti al tribunale competente per la nuova trattazione nel contraddittorio.

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