Cassazione Penale, Sentenza n. 33349/2023 del 28/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorrente ha successivamente dichiarato rinuncia al ricorso in Cassazione a seguito della revoca del provvedimento impugnato (ordinanza del GIP del 10/03/2023). Per effetto della rinuncia il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Non sono state disposte spese processuali, ritenendo la Corte che la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione non configuri una ipotesi di soccombenza.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 17/01/2023 con la quale il GIP aveva rigettato l'incidente di esecuzione proposto dalla società ricorrente contro il provvedimento del 16/11/2022 che aveva autorizzato la risoluzione del contratto di affitto di azienda tra Italy Village Vacanze e La Serra Resort. Il ricorso denunciava violazione di legge e difetto di motivazione sotto tre profili: (1) erronea affermazione di non impugnabilità del provvedimento del 16/11/2022 confondendo la nozione di esecutività con quella di definitività; (2) rilevanza reale del contratto di affitto di azienda per effetto della traditio, con conseguente trasferimento dei beni utile ai fini della valutazione; (3) errato computo del dies a quo per il termine semestrale previsto dall'art.56 del d.lgs.159/2011 prendendo a riferimento l'epoca dell'estensione del sequestro, con conseguente pregiudizio per la parte a favore dell'azione pubblica.
Norme richiamate
Il ricorso denunciava violazione di tale norma in relazione alla motivazione dell'ordinanza impugnata; la Corte non si è pronunciata sul merito a causa della rinuncia, perciò non è offerta un'interpretazione sostanziale della norma nella decisione.
Richiamata dal ricorrente tra le norme violate in ordine alla procedura di incidente di esecuzione; anche su questo punto la Corte non si è pronunciata nel merito, avendo dichiarato l'inammissibilità per rinuncia.
L'articolo è stato invocato dal ricorrente in relazione al termine semestrale per alcuni rimedi; la Corte non ha potuto valutare le censure sostanziali relative al calcolo del dies a quo perché il procedimento è stato estinto per rinuncia.
Principio giurisprudenziale sulla rinuncia al ricorso
Sez. 4, sent. 45618 del 11 novembre 2021 Rv. 282549 - 01
La Corte applica il principio secondo cui la sopravvenuta perdita di interesse alla decisione determina l'inammissibilità del ricorso e non comporta automaticamente l'addebito delle spese quando non sussiste una vera e propria soccombenza.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso in Cassazione, specie se motivata dalla revoca del provvedimento impugnato, determina l'inammissibilità del ricorso e impedisce una pronuncia sul merito.
- La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione non equivale automaticamente a soccombenza: il giudice può non compensare le spese processuali quando il ricorso è estinto per perdita di interesse.
- Se si impugnano provvedimenti cautelari o incidentali collegati ad atti amministrativi o giudiziali, è strategico considerare la possibilità di revoca del provvedimento originario prima di proseguire in Cassazione; la revoca può rendere privo di oggetto il gravame.
- Nelle controversie che coinvolgono misure come il sequestro e la disciplina speciale (es. d.lgs.159/2011), è importante tempestività e cura nel determinare il dies a quo per i termini, ma la valutazione sostanziale di tali questioni richiede che il processo non sia estinto per sopraggiunta perdita di interesse.
- Quando si sollevano questioni sia di diritto processuale (impugnabilità, esecutività/definitività) sia di diritto sostanziale (effetti reali dei contratti), occorre perseguire il rimedio più idoneo e tempestivo: se il provvedimento impugnato può essere revocato dall'autorità che lo ha emesso, valutare il vantaggio di ottenere la revoca anziché procedere immediatamente con impugnazioni di ultima istanza.
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