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Cassazione Penale, Ordinanza n. 39876/2025 del 11/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna pronunciata in primo grado, all'esito di giudizio abbreviato, nei confronti di due imputati per più capi di imputazione avvinti dal vincolo della continuazione, limitatamente anche al danneggiamento delle auto di servizio. Uno dei ricorrenti ha censurato la determinazione della pena base per il reato ritenuto più grave, deducendo violazione degli artt. 123 e 81 c.p. e sostenendo che la Corte territoriale avesse commisurato la pena non sui parametri dell'art. 133 c.p. relativi al reato base, ma su elementi riferibili ai reati satellite, determinando così un aumento per continuazione eccessivo. L'altro ricorrente ha dedotto vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, lamentando che la Corte di appello non avesse indicato in modo autonomo la pena base per il reato più grave prima di applicare gli aumenti per le aggravanti, compresa la recidiva. La Cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati perché generici e assertivi, non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata e sostanzialmente reiterativi di censure già disattese dai giudici di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse motivato in modo logico, congruo e giuridicamente corretto sulla determinazione della pena: per il reato più grave era stata individuata la pena base tenendo conto delle aggravanti, della recidiva e degli aumenti ex art. 63, comma 4, c.p.; per gli altri fatti erano stati applicati aumenti ritenuti proporzionati alla gravità e alle modalità esecutive. Poiché i ricorsi erano inammissibili e non vi era assenza di colpa nella causa di inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati anche al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    richiamato con riferimento alla disciplina della continuazione e alla determinazione della pena base e degli aumenti per i reati satellite

  • art. 133 c.p.

    criterio di commisurazione della pena applicabile al reato base; la scelta rientra nel potere discrezionale del giudice di merito se la pena è nel range medio o vicino al minimo

  • art. 123 c.p.

    citato dal ricorrente nel motivo sulla pena, ma non approfondito nella decisione

  • art. 624 c.p.

    reato contestato al capo C, assunto come reato più grave ai fini della continuazione

  • art. 63, comma 4, c.p.

    richiamato per gli aumenti connessi alle circostanze nel calcolo della pena base

  • art. 78 c.p.

    evocato come criterio moderatore nella determinazione della pena per reato continuato, con scorporo della quota riferibile ai reati satellite quando utile al condannato

  • art. 61 n. 2 c.p.

    aggravante considerata nella determinazione della pena per il capo B

  • art. 616 c.p.p.

    fondamento della condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile

  • art. 192 c.p.p.

    non citato

Massime di principio

  • Nel reato continuato, la pena base va individuata partendo dalla violazione più grave, desunta dalla sanzione per ciascun reato tenendo conto di aggravanti, attenuanti, giudizio di comparazione e di ogni altro elemento rilevante; solo dopo si applicano gli aumenti per i reati satellite.
  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non richiede una motivazione analitica particolarmente estesa quando la sanzione sia contenuta in misura media o prossima al minimo edittale; una motivazione più specifica è necessaria soprattutto se la pena è prossima al massimo o comunque superiore alla media.
  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a reiterare censure già disattese dai giudici di merito senza confrontarsi criticamente con le ragioni della decisione impugnata.
  • In sede di legittimità, la doglianza sul trattamento sanzionatorio non può risolversi in una mera contestazione del merito della valutazione discrezionale del giudice, se la motivazione sul punto è logicamente congrua e giuridicamente corretta.
  • rami
  • materie
  • sottomaterie
  • istituti_giuridici
  • reati_contestati

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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