Cassazione Civile, Ordinanza n. 33963/2023 del 05/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce da una domanda con cui il proprietario di un fondo ha chiesto l’accertamento del proprio diritto di attingere acqua da un pozzo esistente nel terreno dei vicini, nonché la condanna di costoro al ripristino della funzionalità dell’impianto di attingimento. Il Tribunale ha rigettato la domanda; la Corte d’appello ha confermato il rigetto. Successivamente la Corte d’appello ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto contro la sentenza di appello. In cassazione il ricorrente ha impugnato entrambe le decisioni. Quanto alla sentenza sulla revocazione, ha denunciato violazione degli artt. 395 e 132 c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello avrebbe erroneamente attribuito al giudice di secondo grado l’aver considerato non ammessa la consulenza tecnica d’ufficio, mentre in realtà la CTU era stata disposta in appello ma poi non valutata. Quanto alla sentenza che aveva rigettato l’appello, ha dedotto: 1) violazione dell’art. 116 c.p.c., per avere la Corte d’appello ritenuto esplorativa la richiesta di ulteriore CTU relativa al danneggiamento di condotte idriche interrate nel fondo servente, senza considerare che la prova del danno poteva essere acquisita solo tramite accertamento tecnico; 2) omesso esame di fatto decisivo, per non avere la Corte distrettuale considerato le risultanze della CTU espletata in appello e per avere aderito acriticamente alla decisione di primo grado che ne aveva escluso l’ammissibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura contro la sentenza sulla revocazione, perché non vi era errore percettivo: la mancata valutazione della CTU non derivava da una svista, ma dalla scelta del giudice di appello di considerare inammissibile il mezzo istruttorio, scelta che poteva essere compiuta anche in sede decisoria non essendo vincolante il provvedimento istruttorio precedente. Di conseguenza, la revocazione era stata correttamente dichiarata inammissibile. Poiché la conferma di tale decisione rendeva inutile l’esame dei motivi rivolti contro la precedente sentenza di merito, la Corte non ha scrutinato tali doglianze. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di legittimità ed è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La revocazione richiede un vero errore di fatto/percettivo; non ricorre quando si contesti una valutazione giuridica o istruttoria del giudice.
La doglianza è stata evocata in relazione alla motivazione della sentenza impugnata, ma la Corte ha escluso che vi fosse un vizio riconducibile a errore percettivo.
La valutazione di esploratività o ammissibilità della consulenza tecnica è rimessa al giudice di merito; la censura non ha superato il vaglio di infondatezza.
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Le censure sono state prospettate come violazione di legge, nullità e omesso esame, ma la Corte le ha ritenute infondate/inidonee a scalfire la decisione impugnata.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato invocato per la presunta violazione dell'art. 116 c.p.c. in tema di CTU.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È stato invocato per denunciare l’omesso esame delle risultanze della CTU, ma la doglianza non è stata accolta.
La proposta di definizione accelerata è stata menzionata, ma il Collegio non l’ha condivisa.
Il ricorso è stato poi trattato in camera di consiglio ai sensi della norma richiamata.
La Corte ha escluso l’applicazione delle sanzioni aggravate previste dai commi terzo e quarto, poiché il ricorso non è stato definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto presuppone una svista percettiva sulla realtà processuale o documentale; non è utilizzabile per contestare la valutazione del giudice sulla rilevanza, ammissibilità o utilizzabilità di un mezzo istruttorio.
- Il provvedimento con cui il giudice dispone una consulenza tecnica d’ufficio non vincola in modo definitivo la decisione finale: il giudice può, nella sentenza, ritenere il mezzo inammissibile e quindi non attribuire rilievo alle conclusioni del consulente.
- La censura per omesso esame di un fatto decisivo non può fondarsi sulla mancata considerazione di risultati istruttori quando la loro esclusione dipenda da una previa valutazione di inammissibilità del mezzo.
- Quando la conferma della decisione impugnata rende assorbente l’esito sulla revocazione, la Corte può omettere l’esame dei motivi rivolti contro la sentenza di merito presupposta.
- La richiesta di una nuova consulenza tecnica può essere respinta se ritenuta meramente esplorativa, e tale valutazione rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito.
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