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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14788/2025 del 02/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce da avvisi di rettifica e liquidazione emessi per maggiore imposta di registro e sanzioni, relativi all'acquisto, nell'anno 2005, di rami d'azienda da più soggetti. La società acquirente aveva impugnato gli atti e, in sede di rinvio da precedente cassazione, la CTR della Lombardia aveva accolto l'appello ritenendo non provata dall'Ufficio la pretesa tributaria e non condivisibili i criteri utilizzati per determinare il valore venale dei rami aziendali. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità/violazione dell'art. 384 c.p.c. e dell'art. 36 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la CTR avrebbe motivato in modo meramente apodittico sull'assenza di prova della pretesa erariale; 2) violazione degli artt. 51 e 52 d.P.R. 131/1986, lamentando che la CTR avesse erroneamente disatteso il metodo estimativo fondato sulle perizie prodotte dall'Ufficio e chiedendo in sostanza una rivalutazione del merito; 3) violazione degli artt. 91 ss. c.p.c. per la liquidazione unitaria delle spese di lite in Euro 100.000 per tutti i gradi di giudizio, senza distinzione tra i singoli gradi e con importo ritenuto superiore ai massimi tariffari. La società resistente ha chiesto il rigetto e la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo, ritenendo che la CTR avesse reso una motivazione effettiva e non apparente sulla mancanza di idonei elementi probatori e che i motivi dell'Agenzia mirassero in realtà a ottenere un riesame del merito e delle risultanze istruttorie, precluso in cassazione. Ha invece accolto il terzo motivo, affermando che, in tema di spese processuali, il giudice deve liquidare separatamente spese e onorari per ciascun grado di giudizio; la liquidazione cumulativa di tutti i gradi non consente il controllo dei criteri adottati. Ne è derivata la cassazione della sentenza limitatamente al capo sulle spese e il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. È stata inoltre rigettata la domanda della controricorrente ex art. 96, comma 3, c.p.c., perché la condanna per abuso del processo richiede la totale soccombenza della parte avversaria, non ricorrente nel caso di specie.

Norme richiamate

  • art. 384 c.p.c.

    richiamato come parametro della dedotta violazione per asserito mancato rispetto del decisum di rinvio; la Corte rileva però che la doglianza non coglie una vera omissione di motivazione.

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546

    la motivazione della CTR è ritenuta sufficiente perché espone le ragioni della decisione e non è meramente apparente.

  • artt. 51 e 52 d.P.R. 26/4/1986 n. 131

    invocati dall'Agenzia per sostenere la correttezza del metodo di stima del valore dei rami d'azienda; la Corte osserva che la censura tendeva in realtà a contestare la valutazione di fatto compiuta dal giudice di merito.

  • artt. 91 ss. c.p.c.

    le spese vanno liquidate separatamente per ciascun grado di giudizio, non in modo cumulativo e indistinto.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    la domanda di condanna per abuso del processo è stata rigettata perché presuppone la totale soccombenza della controparte, qui non ricorrente.

Massime di principio

  • In sede di legittimità la censura di motivazione apparente è fondata solo quando il giudice di merito ometta davvero di indicare gli elementi di fatto e il percorso logico-giuridico della decisione; una motivazione che esponga, anche sinteticamente, le ragioni dell'apprezzamento probatorio è sufficiente a superare il sindacato ex art. 360 c.p.c.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'etichetta della violazione di legge o del vizio motivazionale, miri sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove già apprezzate dal giudice di fatto.
  • Nel contenzioso tributario sulla rettifica del valore imponibile, il giudice può disattendere i parametri estimativi dell'Ufficio quando essi non siano idonei a rappresentare le caratteristiche concrete dei beni oggetto di acquisto e quando la parte contribuente offra elementi documentali contrari.
  • In materia di spese processuali, la liquidazione deve essere analitica e distinta per ciascun grado del giudizio, poiché solo tale distinzione consente il controllo della correttezza del calcolo effettuato dal giudice.
  • La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiede una soccombenza piena della parte contro cui è richiesta e non può essere pronunciata quando la domanda principale dell'istante non sia stata integralmente accolta.

Come è indicizzato

MaterieRettificaSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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