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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37505/2025 del 17/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della custodia cautelare in carcere contestando: 1) violazione degli artt. 309, comma 9, c.p.p. e 292, comma 2, c.p.p. e vizio di motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi, lamentando la mancata autonoma valutazione del Tribunale e richiamando un'intercettazione del 4/11/2024 che proverebbe la natura difensiva delle sue condotte; 2) vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari, sostenendo che la prognosi di pericolo di reiterazione è congetturale e non supportata da dati obiettivi e che non è stata valorizzata l'intercettazione favorevole; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sull'impossibilità di sostituire la custodia con gli arresti domiciliari (anche con braccialetto elettronico) in altra regione, per la quale denuncia mancanza di specifica motivazione che giustifichi l'inidoneità di tale misura; 4) violazione dell'art. 297, comma 3, c.p.p. sulla retrodatazione dei termini di custodia cautelare, sostenendo che la maggior parte degli elementi indiziari era già desumibile dagli atti prima dell'arresto e quindi la decorrenza dei termini è stata erroneamente fissata alla data del deposito dell'informativa.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo in parte inammissibili alcune censure e infondate le restanti. Motivazioni principali: il Tribunale del riesame non è obbligato a una nuova motivazione autonoma quando la difesa limita le censure ai soli profili cautelari; la conferma dei gravi indizi è adeguatamente sostenuta per relationem dall'ordinanza genetica; la valutazione del pericolo di reiterazione è fondata su elementi concreti (gravità dei fatti inseriti in una faida, carichi pendenti, dimestichezza con le armi e facilità di procurarsele) e non richiede l'esistenza di specifiche occasioni di recidiva; la richiesta di sostituzione con arresti domiciliari con braccialetto elettronico è stata adeguatamente ritenuta inidonea in considerazione della prognosi di inaffidabilità; sulla retrodatazione la Corte ha ritenuto che parte degli elementi probatori sia emersa solo dopo la prima ordinanza e che la desumibilità richiede la presenza, in termini quantitativi, del quadro indiziario sin dal primo provvedimento. Conseguenze processuali: rigetto del ricorso, condanna del ricorrente alle spese, trasmissione alla Cancelleria per gli adempimenti e ordine di omettere dati identificativi in caso di diffusione.

Norme richiamate

  • legge n. 695 del 1967, artt. 2, 4 e 7

    Norme materialmente contestate nell'imputazione; la Corte non entra nel merito sostanziale dei delitti ma segnala che i reati contestati costituiscono il quadro fattuale alla base della misura cautelare

  • codice penale, art. 56

    Richiamato tra le norme penali contestate nell'imputazione (ruolo nel quadro fattuale), senza specifica interpretazione innovativa nella decisione

  • codice penale, art. 575

    Norma penale contestata (omicidio/lesione grave in contesto di fatti di sangue); la gravità delle fattispecie è valorizzata ai fini della valutazione cautelare

  • codice di procedura penale, art. 309, comma 9

    Richiamato in relazione alla critica sulla motivazione: la Corte osserva che le prescrizioni sulla valutazione non impongono al Tribunale del riesame una motivazione autonoma quando la difesa limita le censure

  • codice di procedura penale, art. 292, comma 2

    La Corte precisa che l'obbligo di autonoma motivazione riguarda la decisione che emette la misura inaudita altera parte; il Tribunale del riesame può, in mancanza di censure specifiche, motivare per relationem

  • disp. att. c.p.p., art. 173

    Richiamato come limite all'ambito del ricorso (il ricorrente ha proposto motivi nei limiti di tale norma) e per la delimitazione delle censure che la Corte valuta

  • codice di procedura penale, art. 274, comma 1, lett. c

    Norma sul requisito del pericolo di reiterazione; la Corte ribadisce che non è richiesta l'imminenza di specifiche occasioni di recidiva ma una valutazione prognostica basata su modalità di condotta, personalità e contesto

  • codice di procedura penale, art. 297, comma 3

    Regola la retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare; la Corte interpreta la 'desumibilità dagli atti' in termini prevalentemente quantitativi: è necessario che il complesso di indizi valutabile per l'adozione della misura esistesse sin dal primo provvedimento

  • disp. att. c.p.p., art. 94, comma 1-ter

    Richiamata per gli adempimenti successivi alla decisione (trasmissione alla Cancelleria)

  • d.lgs. 196/2003, art. 52

    Norma sulla tutela dei dati personali, invocata per l'ordine di omettere generalità e dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento

Massime di principio

  • Il tribunale del riesame non è sempre obbligato a una completa e autonoma rielaborazione motivazionale: se la difesa limita le censure a uno solo dei presupposti della misura (es. esigenze cautelari), il riesame può motivare sinteticamente e per relationem rispetto all'ordinanza applicativa, purché la decisione sia adeguata e leggibile
  • Il riesame è interamente devolutivo: l'impugnazione limitata dal ricorrente non impedisce al giudice di esaminare anche gli altri presupposti della misura, e la scelta difensiva di concentrare l'attenzione su un profilo influisce sull'ampiezza dell'obbligo motivazionale del giudice
  • La valutazione del pericolo di reiterazione non richiede la prova di specifiche e imminenti occasioni di recidiva, ma una prognosi fondata su elementi concreti (gravità dei fatti, inserimento in contesti di faida o criminalità, carichi pendenti, dimestichezza con armi, facilità di approvvigionamento) che giustifichi la misura più afflittiva
  • La mera indicazione in sede di ricorso di elementi favorevoli (es. conversazioni intercettate) è insufficiente se non viene allegata e resa autosufficiente: documenti e atti invocati devono essere riprodotti o resi disponibili per consentire la loro efficacia argomentativa
  • La sostituzione della custodia con gli arresti domiciliari (anche con braccialetto elettronico e/o in diversa regione) richiede una motivazione specifica se ritenuta inidonea; tuttavia, la Corte può ritenere implicitamente inidoneo il presidio elettronico quando la prognosi di inaffidabilità del soggetto è fondata su elementi particolarmente gravi
  • Ai fini della retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare è necessario che, in termini quantitativi, il complesso indiziario utile alla nuova misura fosse già desumibile dagli atti al momento del primo provvedimento; non basta la sola esistenza di notizie di reato né il successivo compimento di attività di decodificazione degli elementi già acquisiti

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