Cassazione Civile, Ordinanza n. 01689/2024 del 16/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasceva dal rigetto, in primo e secondo grado, della domanda di una lavoratrice diretta a ottenere un superiore inquadramento e la condanna della società datrice di lavoro al pagamento delle conseguenti differenze retributive. La lavoratrice aveva proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, ma prima della decisione le parti hanno sottoscritto un verbale di conciliazione in data 26.10.2023. A seguito di ciò la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, accettato dalla società controricorrente.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, regolarmente accettata dalla controparte, e ha dichiarato l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 390 c.p.c. Ha precisato che, per la reciproca adesione delle parti alla rinuncia, non occorreva provvedere sulle spese processuali ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c. Ha inoltre escluso l'obbligo di versare l'ulteriore importo del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, rilevando che l'estinzione non è equiparabile al rigetto o all'inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022
La causa è stata trattata in camera di consiglio con riserva di deposito dell'ordinanza nei sessanta giorni previsti dal rito camerale.
La rinuncia al ricorso, accettata dalla parte resistente, determina l'estinzione del processo.
art. 391, comma quarto, cod. proc. civ.
In presenza di reciproca adesione delle parti alla rinuncia, non va disposta la regolazione delle spese processuali.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
La declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione non comporta il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, perché non è equiparabile al rigetto o all'inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del processo.
- Quando entrambe le parti aderiscono alla rinuncia, il giudice può dichiarare l'estinzione senza provvedere sulle spese di lite.
- La declaratoria di estinzione del giudizio di impugnazione non è assimilabile al rigetto, all'inammissibilità o all'improcedibilità ai fini dell'ulteriore contributo unificato.
- In sede di legittimità, la definizione consensuale della controversia mediante conciliazione può travolgere il ricorso già proposto, rendendo superfluo l'esame del motivo di impugnazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 16 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01604/2024 del 16/01/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 16 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01605/2024 del 16/01/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 16 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01611/2024 del 16/01/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 16 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01629/2024 del 16/01/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 16 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01637/2024 del 16/01/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 16 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01651/2024 del 16/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →