Cassazione Penale, Sentenza n. 12187/2024 del 25/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Perugia deducendo (1) violazione dell'art. 529 c.p.p.: una volta esclusa l'aggravante di cui all'art. 625, n. 7), il giudice avrebbe dovuto dichiarare la non procedibilità per mancanza di querela; (2) vizio di motivazione sulla responsabilità per il tentato furto, in particolare contestando che la prova fosse basata unicamente sulla disponibilità dello "spadino" attribuito allo Spinelli.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse adeguatamente seguito le indicazioni della sentenza rescindente valutando la coesione del complesso indiziario e non basando la condanna unicamente sulla presenza dello "spadino" nell'autovettura. Quanto alla questione della procedibilità a querela introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la Corte ha affermato che la sopravvenuta procedibilità a querela non invalida l'inammissibilità del ricorso né incide sul "giudicato sostanziale" già formatosi; inoltre nella fattispecie l'aggravante per violenza sulle cose (art. 625, n. 2) risultava contestata e confermata, sicché il reato è rimasto procedibile d'ufficio. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e a una somma a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Richiamato dalla difesa come norma violata: i ricorrenti sostenevano che, esclusa l'aggravante, la Corte avrebbe dovuto non procedere per mancanza di querela. La Corte di Cassazione ha però giudicato i motivi generici e inammissibili.
«Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis).»
La riforma (d.lgs. n.150/2022) ha rimodulato la procedibilità del furto, rendendo talune fattispecie punibili a querela salvo eccezioni; la Corte ha esaminato l'applicabilità della norma nel caso concreto e le conseguenze sul giudicato.
art. 625 cod. pen. (numeri rilevanti)
Le aggravanti di cui agli nn. 7 e 2 sono rilevanti per determinare il regime di procedibilità. Nel caso la n.2 (violenza sulle cose) è stata ritenuta contestata e mantenuta, con effetto di conservare la procedibilità d'ufficio.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ("Riforma Cartabia")
Ha modificato il regime di procedibilità di varie fattispecie (tra cui talune forme di furto), passando da officiosa a perseguibilità a querela della persona offesa, con effetti transitori e novità applicative esaminate dalla Corte.
d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv. con legge 30 dicembre 2022, n. 199
Ha differito e poi inciso sulla disciplina transitoria della riforma, eliminando in larga parte gli oneri di informazione a carico dell'autorità giudiziaria salvo eccezioni (misure cautelari in corso), e ha introdotto disposizioni transitorie rilevanti per la verifica della querela.
art. 85 d.lgs. n. 150/2022 (disposizioni transitorie)
Contiene regole transitorie riguardanti la perdita di efficacia delle misure cautelari se non acquisita la querela e prevede specifiche regole per la ricerca della persona offesa e la validità degli atti durante i termini per la querela.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico dei ricorrenti in caso di inammissibilità dei ricorsi.
Richiamato nella discussione giurisprudenziale per la ricaduta temporale della remissione di querela fino alla condanna irrevocabile; distinto però dalla mera mancanza della condizione di procedibilità.
Massime di principio
- La sopravvenuta trasformazione della procedibilità d'ufficio in procedibilità a querela non determina automaticamente l'annullamento del giudicato formatosi quando il ricorso è dichiarato inammissibile: la Cassazione non estende l'effetto abrogativo al "giudicato sostanziale" per modifiche normative sopravvenute.
- Se una fattispecie rimane aggravata (es. violenza sulle cose, art. 625, n.2) la procedibilità d'ufficio può sussistere nonostante la riforma; occorre verificare concretamente quale quadro aggravante sia stato contestato e confermato in fatto.
- La mancata proposizione della querela, dopo una riforma che rende il reato procedibile a querela, rileva ove la nuova disciplina si applichi al fatto concreto; tuttavia la questione deve essere sollevata in modo specifico e documentato: ricorsi generici sono spesso dichiarati inammissibili.
- Il cambiamento normativo richiede attenzione alle disposizioni transitorie (es. obligationi di ricerca della persona offesa in presenza di misure cautelari, validità degli atti durante i termini per la querela); in presenza di misure cautelari in corso l'autorità ha obblighi attivi.
- Per i difensori: quando si contesta la procedibilità occorre argomentare e provare la mancanza della querela e dimostrare l'effetto concreto della novella normativa sul singolo processo; inoltre è preferibile sollevare tali questioni tempestivamente e con specifici mezzi istruttori.
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