Cassazione Penale, Ordinanza n. 07855/2025 del 26/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che l'aveva condannata per un fatto ricondotto al concorso nel reato di truffa. Il primo motivo censurava la prova degli elementi costitutivi del reato di cui agli artt. 110 e 640 c.p., sostenendo in sostanza una diversa lettura delle risultanze probatorie e una ricostruzione alternativa dei fatti. Il secondo motivo contestava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. L'ultimo motivo denunciava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché volto a sollecitare una rivalutazione del merito e non a denunciare specifici travisamenti decisivi; ha giudicato il secondo manifestamente infondato perché il diniego delle attenuanti generiche era sorretto da motivazione congrua e bastava il richiamo agli elementi negativi o all'assenza di elementi positivi; ha ritenuto infine manifestamente infondato anche il motivo sull'art. 131-bis, osservando che il giudice di merito aveva adeguatamente escluso uno dei presupposti richiesti dalla norma e che la particolare tenuità non coincide con la attenuante del danno lieve.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che i motivi tendevano, per la parte principale, a una rivalutazione del materiale probatorio e che le ulteriori doglianze sulle attenuanti generiche e sulla particolare tenuità del fatto erano manifestamente infondate, perché la sentenza d'appello aveva fornito motivazione adeguata, logica e non contraddittoria. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato in relazione al concorso di persone nel reato contestato, ma la Corte non rivede la ricostruzione fattuale in sede di legittimità.
Norma incriminatrice del reato base contestato; la Corte ribadisce che non è consentita in cassazione una rivalutazione delle prove che sostenga una diversa ricostruzione del fatto.
Le circostanze attenuanti generiche richiedono elementi positivi specificamente dedotti dalla parte; il diniego può essere motivato con congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o all'assenza di elementi positivi.
La causa di non punibilità presuppone congiuntamente particolare tenuità dell'offesa e non abitualità del comportamento; il mancato riconoscimento è correttamente motivato se manca anche uno solo dei presupposti.
art. 62, primo comma, n. 4, c.p.
La particolare tenuità del fatto non va confusa con la diminuzione per speciale tenuità del danno o del lucro, trattandosi di valutazioni diverse.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito proporre una rivalutazione del compendio probatorio o una diversa lettura delle prove, salvo la deduzione di uno specifico e decisivo travisamento delle emergenze processuali.
- Il sindacato della Cassazione sulla motivazione è limitato alla presenza di una motivazione effettiva, logica e non manifestamente contraddittoria; non possono essere censurati la mera persuasività o il diverso apprezzamento dell'attendibilità delle prove.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito indichi elementi negativi ritenuti decisivi oppure rilevi l'assenza di elementi positivi specificamente dedotti dalla parte.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede cumulativamente la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento; la mancanza di uno solo dei presupposti basta a escluderne l'applicazione.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. è concetto autonomo e non sovrapponibile alle attenuanti fondate sulla lieve entità del danno o del lucro.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte ricorrente è tenuta al pagamento delle spese processuali e della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.
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