Ordinanza n. 208/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) della Deliberazione della Sezione Regionale del -OMISSIS- in data -OMISSIS-e del conseguente provvedimento attuativo (Numero Iscrizione -OMISSIS-) con i quali è stata disposta la cancellazione dell'impresa -OMISSIS--OMISSIS-S.r.l. dall'Albo relativamente alla categoria 2-bis; b) di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, ivi inclusa, ove occorra, la nota di avvio del procedimento disciplinare;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: cancellazione dell'impresa dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali relativamente alla categoria 2-bis, con atti connessi e nota di avvio del procedimento disciplinare
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa iscritta all'albo)
Prevale il privato
La controversia
L'impresa ha impugnato la deliberazione della Sezione Regionale dell'Albo e il conseguente provvedimento attuativo con cui è stata disposta la cancellazione dalla categoria 2-bis, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il TAR ha ravvisato, in sede di cognizione sommaria, apprezzabili elementi di fondatezza dei motivi, rilevando che la cancellazione era stata disposta il 19 maggio 2026 nonostante l'impresa fosse stata ammessa, con decreto del Tribunale competente del 1 aprile 2026, al controllo giudiziario previsto dall'art. 34-bis del d.lgs. 159/2011 per tre anni, con conseguente sospensione degli effetti del provvedimento interdittivo.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia dei provvedimenti di cancellazione impugnati. La valutazione positiva del fumus boni iuris è fondata sull'apparente incompatibilità tra la cancellazione dall'Albo adottata dopo l'ammissione al controllo giudiziario e la conseguente sospensione degli effetti dell'interdittiva antimafia. Il periculum in mora è stato ravvisato negli effetti gravemente pregiudizievoli della cancellazione, che impedisce di fatto all'impresa lo svolgimento della propria attività. Il giudizio di merito è stato fissato per il 21 ottobre 2026. L'Amministrazione è stata condannata, secondo il principio della soccombenza, al pagamento di 1.000 euro oltre accessori per la fase cautelare.
Norme richiamate
L'ammissione al controllo giudiziario per un periodo determinato comporta, secondo quanto rilevato in sede cautelare, la sospensione degli effetti del provvedimento interdittivo; tale effetto appare rilevante ai fini della legittimità della successiva cancellazione dall'Albo.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; nel caso concreto ha costituito il fondamento processuale della sospensione dell'efficacia degli atti impugnati.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della ricorrente a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a sostegno dell'oscuramento delle generalità della ricorrente.
Massime di principio
- L'ammissione di un'impresa al controllo giudiziario previsto dall'art. 34-bis del d.lgs. 159/2011, con conseguente sospensione degli effetti dell'interdittiva antimafia, costituisce elemento potenzialmente ostativo all'adozione di un provvedimento di cancellazione dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali fondato sugli effetti dell'interdittiva, almeno fino alla definizione della relativa controversia.
- In sede cautelare, il periculum in mora sussiste quando la cancellazione dall'Albo necessario per l'esercizio dell'attività d'impresa impedisce di fatto la prosecuzione dell'attività e determina un pregiudizio grave.
- La sospensione cautelare dell'efficacia di un provvedimento amministrativo può essere disposta quando ricorrono congiuntamente apprezzabili elementi di fondatezza dei motivi e un pregiudizio grave derivante dall'immediata esecuzione dell'atto.
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