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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37218/2025 del 14/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere per i reati di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, e 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990 (detenzione e cessione di sostanze stupefacenti), per contestata eccessiva valorizzazione di un messaggio vocale inviato dal ricorrente ad agosto 2024 ritenuto "autoindiziante" ma anteriore di tre mesi al rinvenimento delle sostanze. La difesa sosteneva che quel messaggio non fosse riferibile ai fatti per cui Ayoub era indagato e che mancassero altri elementi che attestassero la sua abituale presenza presso l'abitazione del fratello, luogo del ritrovamento della droga e della contabilità.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ha ritenuto che la difesa non abbia contestato in modo efficace le numerose risultanze investigative indicate dall'ordinanza impugnata: la presenza reiterata del nome "Ayoub" nella contabilità dello spaccio; la riferibilità temporale della documentazione ad attività già iniziata ad agosto; i dati del GPS e i tabulati telefonici che attestano la presenza abituale del ricorrente presso la casa del fratello; fotografie sul telefono; messaggi tra i due, incluso uno del 27 luglio con istruzioni sull'occultamento di droga e denaro; riferimenti nelle chat tra il fratello e terzi (es. "Coco"). La Corte ha inoltre osservato che l'addebito non è circoscritto a un'unica condotta di novembre ma comprende fatti omogenei verificatisi in un arco temporale ristretto, e che in fase investigativa l'addebito può essere descritto in termini sommari. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73

    Norma sostanziale che punisce detenzione e cessione di sostanze stupefacenti; usata per qualificare il reato per cui è stata disposta la misura cautelare.

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2

    Aggravante applicata in relazione ai delitti previsti dall'art. 73, richiamata nell'imputazione.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Prevede che l'inammissibilità del ricorso comporti la condanna del proponente al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende; applicata per irrogare il pagamento di euro 3.000.

  • codice di procedura penale, art. 417

    Richiesto per la richiesta di rinvio a giudizio una enunciazione dell'addebito chiara e precisa; citato per distinguere il diverso onere probatorio/formale rispetto alle misure cautelari.

  • codice di procedura penale, art. 292, comma 2, lett. b)

    Per le ordinanze applicative di misure cautelari è richiesta solo una descrizione sommaria del fatto; usato per motivare che in fase cautelare l'addebito può restare più fluido rispetto all'imputazione in dibattimento.

  • Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in relazione al principio che l'assenza di colpa del proponente nella causa d'inammissibilità va valutata; qui non riconosciuta, giustificando la sanzione pecuniaria.

Massime di principio

  • In materia di misure cautelari, il giudice valuta il quadro indiziario nella sua globalità: un singolo elemento (es. un messaggio vocale) può essere insufficiente se preso isolatamente, ma diventa probante se collegato ad altre risultanze (contabilità, GPS, tabulati, foto, messaggi e istruzioni).
  • Documentazione contabile che riporta ripetutamente un nome e corrisponde temporalmente all'attività di spaccio è indice rilevante di partecipazione all'attività illecita, anche in assenza di intercettazioni decisive.
  • La prossimità temporale di fatti omogenei su un arco di qualche mese può essere sufficiente per ritenere sussistenti gravi indizi di colpevolezza in fase investigativa; non è necessario che ogni atto sia circoscritto a uno specifico capo d'accusa come nel processo.
  • La mancata produzione di argomentazioni precise e circostanziate in sede di ricorso, quando il tribunale ha motivato puntualmente sulle plurime risultanze, rende il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile.
  • In fase cautelare l'onere della descrizione del fatto è più sommario rispetto a quello richiesto per l'esercizio dell'azione penale (distinzione tra art. 292 c.p.p. e art. 417 c.p.p.): ciò comporta che l'addebito investigativo possa restare flessibile fino al dibattimento.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta conseguenze economiche per il proponente (spese e somma alla Cassa delle ammende): è importante valutare la fondatezza delle argomentazioni prima di proporre impugnazioni meramente generiche.

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