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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37152/2023 del 12/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso proponeva nove motivi. Il motivo principale accolto denunciava la nullità del decreto di citazione in appello per violazione del termine a comparire di venti giorni (udienza fissata 15/11/2021; notifica perfezionata per giacenza l'8/11/2021, quindi sette giorni prima), eccezione sollevata durante il giudizio di appello ma respinta dalla Corte. Altri motivi contestavano la qualificazione di pubblico ufficiale e l'applicazione dell'art. 314 c.p., l'inutilizzabilità di una testimonianza per divieto di relato, la mancata assunzione di prove decisive, vizi logici nella valutazione delle quietanze e nella ricostruzione della compensazione di crediti con somme percepite, l'erronea applicazione della normativa sulla omessa rendicontazione, la motivazione sull'aumento di pena per continuazione e la mancata concessione delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo mezzo di ricorso, ritenendo fondata la nullità per violazione del termine a comparire di venti giorni ai sensi dell'art. 601, comma 3, c.p.p. Poiché la nullità era stata dedotta nei termini ma erroneamente respinta in sede di appello, la Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Lecce. L'accoglimento del primo motivo è stato dichiarato assorbente, pertanto i restanti motivi non sono stati esaminati nel merito.

Norme richiamate

  • art. 601 cod. proc. pen.

    La violazione del termine a comparire di venti giorni per la citazione in appello non integra una mera irregolarità di notifica ma una nullità di ordine generale relativa all'intervento dell'imputato; tale nullità va rilevata o dedotta entro i termini previsti dall'art. 180 c.p.p., ossia prima della deliberazione della sentenza d'appello

  • art. 180 cod. proc. pen.

    Stabilisce i termini entro i quali vanno dedotte le nullità relative all'intervento dell'imputato; la Corte richiama l'obbligo di proporre l'eccezione prima della deliberazione in appello

  • art. 314 cod. pen.

    Richiamato nei motivi del ricorso come norma incriminatrice del peculato; la questione della sussistenza della qualità di pubblico ufficiale e della configurabilità del reato è stata censurata dalla difesa ma non è stata decisa dalla Cassazione in quanto il primo motivo assorbente ha determinato l'annullamento e il rinvio

  • art. 195 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa in relazione al divieto della testimonianza de relato; la valutazione circa l'inutilizzabilità delle dicharazioni contestate non è stata affrontata nel merito dalla Corte di cassazione in questa pronuncia

Massime di principio

  • La notifica del decreto di citazione in appello con violazione del termine a comparire di venti giorni integra una nullità di ordine generale relativa all'intervento dell'imputato; l'eccezione va proposta prima della deliberazione della sentenza d'appello (art. 180 c.p.p.), altrimenti si perde il diritto di farla valere
  • Se la nullità procedurale fondamentale viene riconosciuta in sede di cassazione, la sentenza impugnata viene annullata e la causa è rinviata per nuovo giudizio; le censure di merito rimangono per la corte di rinvio e quindi non sono automaticamente decise dalla Cassazione
  • La difesa deve sollevare tempestivamente eventuali vizi di notifica o di formazione dell'atto processuale; in appello l'eccezione va proposta subito e comunque prima della deliberazione per non incorrere nella decadenza
  • Quando una questione procedurale è assorbente, le censure su qualificazione giuridica dei fatti (es. qualifica di pubblico ufficiale, peculato versus truffa o appropriazione indebita), ammissibilità della prova testimoniale o questioni di prescrizione saranno valutate soltanto nel nuovo giudizio o in un diverso momento processuale
  • In casi analoghi occorre distinguere sempre tra vizi formali rilevabili d'ufficio e nullità che richiedono deduzione tempestiva dalla parte; consultare la giurisprudenza consolidata sul tema per valutare strategie difensive e rimedi impugnatori

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