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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26182/2023 del 16/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Santilli impugna la conferma della condanna per rapina (art. 628 c.p.), sostenendo che i fatti così come ricostruiti non sarebbero provati: la persona offesa non ricorderebbe dove sia finito il telefono e l'azione violenta sarebbe inverosimile alla presenza di altri rifugiati. In ogni caso la sottrazione sarebbe giustificata perché la vittima stava filmando il ricorrente in una presunta "dimora privata" del ricorrente perche' stava dicendo parolacce, quindi non configurerebbe rapina. In subordine chiede la riqualificazione in esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza (art. 393 c.p.), reato per il quale sarebbe intervenuta la prescrizione, in quanto avrebbe agito nella convinzione di tutelare la propria riservatezza e libertà d'azione. Contesta inoltre l'applicazione dell'art. 628 sostenendo l'assenza di un profitto ingiusto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivo generico e manifestamente infondato. Ha ritenuto precluso in questa sede il riesame di fatti non contestati in appello, ai sensi dell'art. 609, comma 2, c.p.p.; ha condiviso le valutazioni di merito che hanno accertato che l'aggressione avvenne in uno spazio comune e non in una privata dimora, che il telefono fu sottratto per impedire la registrazione di un video potenzialmente dannoso per la cooperativa gestita da Santilli e che il comportamento era diretto a procurare un "profitto" anche di natura non patrimoniale (utile morale o soddisfazione). Ha escluso la riqualificazione nel reato di cui all'art. 393 c.p. poiché l'imputato non agiva nella convinzione di esercitare un diritto né avrebbe potuto ottenere la restituzione del telefono in sede giudiziale. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato (inammissibile) e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e, per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, all'erogazione di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.). Non sono state liquidate spese a favore della parte civile per carenza di contributo operativo nel rito camerale non partecipato.

Norme richiamate

  • art. 628 c.p. (rapina)

    La Corte interpreta il "profitto" in senso ampio: può consistere anche in utilità morale o in soddisfazione non patrimoniale che l'agente si proponga di conseguire impossessandosi con violenza della cosa mobile altrui; quindi la sottrazione per impedire una ripresa dannosa può integrare il dolo di rapina.

  • art. 393 c.p. (esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone)

    Il reato è distinto dalla rapina per l'elemento soggettivo: qui l'agente deve agire nella ragionevole opinione di esercitare un diritto; nel caso concreto la Corte ha ritenuto assente tale convinzione quindi non configurabile tale reato.

  • art. 609, comma 2, c.p.p.

    Secondo la Corte, in cassazione non possono essere dedotte questioni sui fatti non devoluti alla cognizione del giudice d'appello; quindi argomenti nuovi non sollevati in appello sono inammissibili in Cassazione salvo eccezioni.

  • art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito)

    Norma richiamata per la trattazione scritta (rito camerale) in Cassazione. La Corte rileva che, nel rito camerale non partecipato, la parte civile può ottenere la liquidazione delle spese solo se ha effettivamente contributo mediante memorie scritte.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese processuali in sede di Cassazione e consente, in presenza di profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, la condanna al pagamento in favore della cassa delle ammende; applicata nei confronti del ricorrente con versamento di euro 3.000.

  • art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (richiamato nel testo)

    Richiamato per gli effetti di modifica normativa connessi alla disciplina della trattazione scritta e del rito camerale, confermando la possibilità di procedere per iscritto in Cassazione senza discussione orale se non richiesta.

Massime di principio

  • In Cassazione non è ammissibile sollevare questioni di fatto non dedotte in appello: le censure nuove sui fatti di merito vanno perse se non sono state devolute alla cognizione del giudice di secondo grado (art. 609, comma 2, c.p.p.).
  • La distinzione tra rapina (art. 628 c.p.) ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.) è essenzialmente soggettiva: la rapina richiede lo scopo di procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto (anche non patrimoniale), mentre l'art. 393 richiede la ragionevole convinzione di esercitare un diritto.
  • Il "profitto" rilevante per la rapina può essere anche morale o immateriale (es. impedire la diffusione di un video dannoso): quindi l'assenza di un vantaggio patrimoniale non esclude automaticamente la rapina.
  • La qualificazione del luogo (spazio comune vs privata dimora) è rilevante per valutare la legittimità di una ripresa e l'eventuale giustificazione della condotta: l'aggressione in area comune riduce la portata della difesa fondata sulla tutela della vita privata.
  • Nel rito camerale non partecipato la parte civile può ottenere la liquidazione delle spese processuali solo se ha effettivamente contribuito, anche per iscritto, a contrastare il ricorso; l'assenza di un contributo concreto può escludere la liquidazione a favore della parte civile.
  • Quando si propone ricorso per cassazione è essenziale che i motivi siano specifici e fondati: motivi generici o che limitano il riesame ai soli profili giuridici non sufficientemente circostanziati rischiano l'inammissibilità e sanzioni economiche.

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