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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13524/2025 del 20/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (convenuto)

La controversia

La controversia nasce da una richiesta di pagamento di somme tra persone che avevano intrattenuto una relazione sentimentale e convivenza. La parte attrice originaria chiedeva la restituzione di importi da lui versati, deducendo di aver pagato, quale condebitore, euro 23.000 per estinguere una posizione debitoria verso una banca, e di aver pagato, quale fideiussore, euro 20.870 in favore di altro istituto di credito, importi di cui domandava la ripetizione rispettivamente ai sensi degli artt. 1299 e 1950 c.c. La convenuta contestava tali pretese, chiedeva il riconoscimento di un proprio controcredito relativo a spese e rimborsi connessi alla vita in comune e proponeva domanda riconvenzionale. Il Tribunale accoglieva la domanda dell'attore; la Corte d'appello, in parziale riforma, riconosceva un piccolo credito alla convenuta e compensava parzialmente, confermando però la sostanza della condanna. In cassazione la ricorrente deduceva: motivazione apparente e omesso esame di fatti decisivi circa la prova che i pagamenti di euro 23.000 e 6.000 non erano stati eseguiti da lei ma da terzi; violazione del divieto di domande nuove in appello perché la controparte aveva mutato la propria allegazione sul titolo e sull'autore dei pagamenti; errata applicazione delle regole presuntive e dell'art. 1950 c.c. in tema di regresso del fideiussore; falsa applicazione degli artt. 1950 e 1965 c.c. in relazione all'estensione del regresso e alle spese anteriori o successive alla denuncia al debitore principale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo che la Corte d'appello avesse motivato in modo meramente apodittico sulla prova del pagamento e sulla riferibilità dei versamenti al soggetto che agiva in giudizio, e che avesse inoltre deciso nel merito una domanda illegittimamente variata in appello, in violazione dell'art. 345 c.p.c., trattandosi di mutazione del fatto costitutivo della pretesa. Ha invece rigettato il quarto e il quinto motivo, correggendo la motivazione della sentenza impugnata ex art. 384, ultimo comma, c.p.c., perché il regresso del fideiussore non è subordinato a una preventiva denuncia al debitore principale e l'assenza di denuncia incide solo nei limiti previsti dagli artt. 1950 e 1952 c.c.; è stato dichiarato assorbito il terzo motivo. La sentenza di appello è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1299 c.c.

    richiamato quale base della ripetizione tra condebitori per quanto pagato a definizione del debito comune.

  • art. 1950 c.c.

    richiamato come fondamento del regresso del fideiussore contro il debitore principale; la Corte precisa che il regresso comprende capitale, interessi e spese sostenute dal fideiussore dopo la denuncia delle istanze, ma non richiede che la denuncia preceda il pagamento per essere azionabile.

  • art. 1952 c.c.

    la mancata denuncia del pagamento al debitore principale preclude il regresso solo se il debitore, ignorando il pagamento del fideiussore, abbia ugualmente pagato; inoltre rende opponibili al fideiussore le eccezioni spettanti al debitore verso il creditore garantito.

  • art. 1942 c.c.

    l'obbligazione fideiussoria si estende agli accessori del debito garantito, incluse le spese sostenute dal creditore per la tutela del proprio credito.

  • art. 345 c.p.c.

    in appello non sono ammesse domande nuove; la mutazione del fatto costitutivo della pretesa integra domanda nuova inammissibile e il vizio è rilevabile d'ufficio.

  • art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.

    la motivazione deve essere effettiva e non meramente apparente, cioè deve esplicitare il percorso argomentativo e i dati fattuali posti a base della decisione.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel contesto della censura sulla valutazione della prova documentale e della pretesa motivazione apparente.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nel contesto della censura sulla valutazione della prova documentale e della pretesa motivazione apparente.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    richiamato a sostegno del requisito costituzionale di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    richiamato come parametro di deduzione della violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    richiamato come parametro di deduzione del vizio di motivazione apparente e di omesso esame.

  • art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    consente alla Corte di cassazione di correggere la motivazione della sentenza impugnata quando la statuizione dispositiva è conforme a diritto.

  • art. 1965 c.c.

    richiamato nel quinto motivo, ma la Corte non lo ritiene decisivo nella ricostruzione della pretesa di regresso; il punto centrale resta l'art. 1950 c.c.

Massime di principio

  • La motivazione è apparente quando si risolve in affermazioni apodittiche prive dell'indicazione degli specifici elementi di fatto e delle prove che sorreggono il convincimento del giudice.
  • In appello non è consentito mutare il fatto costitutivo della pretesa: la diversa allegazione del soggetto che ha eseguito il pagamento o del titolo su cui si fonda la domanda può integrare domanda nuova inammissibile ex art. 345 c.p.c.
  • Nel regresso del fideiussore, la denuncia al debitore principale non è un presupposto costitutivo dell'azione, ma rileva per i soli effetti previsti dall'art. 1952 c.c. e per delimitare, ai sensi dell'art. 1950 c.c., le spese rimborsabili.
  • Le spese sopportate dal creditore garantito per la soddisfazione del credito rientrano nell'estensione dell'obbligazione fideiussoria ex art. 1942 c.c. e possono essere comprese nel regresso, mentre la disciplina dell'art. 1950 c.c. riguarda le spese affrontate dal fideiussore in proprio dopo la denuncia.
  • Quando la statuizione finale è conforme a diritto, la Corte di cassazione può correggere la motivazione della sentenza impugnata senza annullarne il dispositivo.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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