Cassazione Penale, Sentenza n. 33640/2026 del 16/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente era stato sottoposto a detenzione domiciliare ex art. 47-ter ord. pen. in relazione a una pena residua, e aveva chiesto la concessione della liberazione anticipata per un periodo di presofferto e per un periodo di esecuzione della pena. Il Magistrato di sorveglianza aveva rigettato la richiesta, ritenendo non dimostrata l’adesione al percorso rieducativo, in ragione della commissione di un nuovo furto aggravato di energia elettrica, della violazione di prescrizioni orarie della detenzione domiciliare e della segnalazione per violazione della misura di prevenzione, con frequentazione di soggetti controindicati. Il Tribunale di sorveglianza aveva confermato tale valutazione. Il ricorrente ha denunciato, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), c.p.p., la violazione dell’art. 54 ord. pen. e il vizio di motivazione, sostenendo che la motivazione fosse apparente, che fossero stati valorizzati precedenti penali risalenti e riferimenti stereotipati, che la mera pendenza dell’accusa per il nuovo furto non potesse automaticamente giustificare il rigetto e che le violazioni delle prescrizioni fossero episodiche e marginali. La Corte ha rilevato tuttavia che, al momento della decisione, la detenzione domiciliare era cessata per integrale decorso della pena, con fine pena al 18 marzo 2026. Ne è derivata la sopravvenuta carenza di interesse concreto e attuale all’impugnazione, volta a ottenere una liberazione anticipata ormai non più idonea a incidere sulla posizione detentiva. La prospettata eventualità di utilizzare il beneficio come credito di pena per futuri periodi detentivi è stata ritenuta irrilevante, poiché la fungibilità ex art. 657, comma 4, c.p.p. riguarda frazioni detentive successive al reato e non può essere riferita a un reato non ancora commesso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la detenzione domiciliare era cessata prima della decisione e non residuava un’utilità concreta e attuale derivante dall’eventuale accoglimento dell’impugnazione. La sopravvenuta perdita di interesse non imputabile al ricorrente ha escluso la soccombenza, sicché non sono state poste a suo carico le spese processuali né il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 47-ter legge 25 luglio 1975 n. 354
La disposizione individuava il regime di detenzione domiciliare cui il condannato era stato sottoposto; la misura era cessata al momento della decisione della Corte.
art. 54 legge 26 luglio 1975 n. 354
Costituiva la base normativa della richiesta di liberazione anticipata, il cui rigetto era stato impugnato.
L’interesse a impugnare è condizione dell’impugnazione e deve consistere in un’utilità concreta, attuale e giuridicamente apprezzabile derivante dalla decisione richiesta.
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), c.p.p.
Individuava i vizi di violazione di legge, inosservanza di norme processuali e vizio di motivazione dedotti dal ricorrente.
Le frazioni detentive di cui si chiede la fungibilità in sede esecutiva non possono precedere il reato, ma soltanto seguirlo; non possono quindi fondare un interesse attuale rispetto a un reato non ancora commesso.
Massime di principio
- L’interesse a impugnare deve essere concreto e attuale e deve sussistere non solo al momento della proposizione del ricorso, ma anche al momento della decisione; se una sopravvenuta modificazione della situazione di fatto o di diritto elimina ogni utilità derivante dall’accoglimento, il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- Quando l’impugnazione riguarda il rigetto della liberazione anticipata e, prima della decisione, la detenzione domiciliare o la pena detentiva terminano, viene meno l’interesse all’impugnazione se l’eventuale riconoscimento del beneficio non può più incidere sulla posizione detentiva attuale.
- La mera eventualità di utilizzare in futuro il beneficio come credito di pena non conserva l’interesse all’impugnazione, quando la fungibilità richiesta presupporrebbe periodi detentivi successivi a un reato non ancora commesso.
- La sopravvenuta carenza di interesse non imputabile al ricorrente comporta l’inammissibilità del ricorso senza soccombenza, con conseguente esclusione della condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 33616/2026 del 16/09/2026
- Sentenza penale · 16 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 33618/2026 del 16/09/2026
- Sentenza penale · 16 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 33619/2026 del 16/09/2026
- Sentenza penale · 16 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 33623/2026 del 16/09/2026
- Sentenza penale · 16 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 33624/2026 del 16/09/2026
- Sentenza penale · 16 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 33625/2026 del 16/09/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →