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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08125/2025 del 27/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un atto di contestazione con cui l'Ufficio aveva irrogato a una società una sanzione per omesso versamento periodico dell'IVA relativa all'anno d'imposta 2015, in particolare con riferimento alla liquidazione periodica del mese di marzo, per un importo complessivo indicato negli atti di circa 39.269 euro e con sanzione pari al 30% ai sensi dell'art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 471/1997. La società aveva impugnato l'atto sostenendo, in appello, che l'Ufficio stesse in realtà contestando il mancato versamento della liquidazione del mese di marzo e che vi fosse una discrasia tra la motivazione dell'atto e le difese svolte in giudizio. La CGT di secondo grado aveva accolto l'appello ritenendo che l'Ufficio avesse illegittimamente rettificato in corso di causa la motivazione dell'atto di contestazione. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 1, d.lgs. n. 471/1997 e sostenendo che tutta la documentazione richiamata, in particolare il PVC della Guardia di Finanza e l'atto di contestazione, faceva univoco riferimento all'omesso versamento della liquidazione periodica IVA del mese di marzo 2015; ha inoltre contestato l'affermazione della sentenza d'appello secondo cui vi sarebbe stata una modifica in giudizio della motivazione dell'atto, chiarendo che le controdeduzioni dell'Ufficio ribadivano solo il medesimo fatto contestato.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ha cassato la sentenza della CGT della Calabria e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso della società contribuente. La Corte ha ritenuto che l'atto di contestazione, letto congiuntamente al PVC richiamato, fosse chiaro nell'addebitare l'omesso versamento periodico dell'IVA relativo al mese di marzo 2015; pertanto non vi era alcuna illegittima modifica della motivazione in giudizio. Ha inoltre affermato che, per la violazione di omesso versamento periodico, il riferimento deve essere ai singoli periodi di liquidazione e non alla posizione complessiva annuale, sicché l'assenza di un debito o credito sull'intero anno non esclude la sanzione per l'omissione riferita al singolo periodo. Le spese dei gradi di merito sono state compensate integralmente, mentre quelle del giudizio di legittimità sono state poste a carico della contribuente.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione di legge.

  • art. 13, comma 1, d.lgs. n. 471/1997

    "Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa"

    la sanzione si applica al mancato versamento periodico dell'IVA alle prescritte scadenze; la verifica va condotta con riferimento al singolo periodo di liquidazione contestato.

  • art. 1, comma 4, D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100

    indicato come norma che obbliga a versare l'IVA risultante dalle liquidazioni periodiche entro il 16 del mese successivo.

Massime di principio

  • In materia di sanzioni per omesso versamento periodico dell'IVA, la contestazione va letta nel suo complesso, considerando anche gli atti richiamati espressamente nell'atto impositivo, come il PVC, quando da essi risulti in modo univoco il fatto addebitato.
  • Non costituisce illegittima modificazione della motivazione in giudizio la mera puntualizzazione difensiva dell'Ufficio che ribadisca il medesimo fatto contestato nell'atto, se la contestazione originaria era già chiaramente riferita al medesimo inadempimento.
  • La portata della violazione di omesso versamento periodico dell'IVA deve essere apprezzata con riferimento ai singoli periodi di liquidazione e alle relative scadenze, non alla sola posizione complessiva annuale del contribuente.
  • Ai fini dell'applicazione della sanzione ex art. 13 d.lgs. n. 471/1997, non rileva l'eventuale assenza di un saldo debitorio o creditore sull'intero anno se sussiste l'omissione del versamento riferita al singolo periodo periodico contestato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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