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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34070/2026 del 22/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza del 23 ottobre 2025 della Corte d'appello di Palermo, che, in parziale riforma della decisione di primo grado, l'aveva condannata a un anno e quattro mesi di reclusione per il reato previsto dall'art. 7, comma 1, del d.l. n. 4/2019. Le era stato contestato di avere omesso di dichiarare, per ottenere indebitamente il reddito di cittadinanza, che il marito era stato condannato in via definitiva per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. Con il primo motivo ha denunciato vizio di motivazione e violazione di legge quanto all'affermazione di responsabilità, sostenendo che la richiesta del beneficio non era stata sottoscritta. Con il secondo motivo ha censurato il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Ha inoltre depositato una memoria illustrativa.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto non deducibile in cassazione nella parte in cui sollecitava una diversa valutazione delle prove e dei fatti: la motivazione della Corte d'appello era congrua e aveva spiegato che la domanda era stata trasmessa telematicamente tramite CAF/patronato, dopo l'identificazione dell'imputata con il documento da lei esibito; l'effettivo conseguimento e utilizzo del beneficio, senza contestazioni di estraneità alla domanda, confermavano la validità dell'istanza e rendevano infondata la successiva obiezione sulla mancata sottoscrizione. Anche il secondo motivo è stato ritenuto infondato e inammissibile: il giudice di merito aveva legittimamente negato le attenuanti generiche valorizzando la gravità e l'elevato disvalore sociale dell'omessa comunicazione della condanna del componente del nucleo familiare per il delitto di cui all'art. 416-bis c.p., ritenuti prevalenti sulle circostanze favorevoli invocate; il solo stato di incensuratezza non è sufficiente per concedere le attenuanti. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, d.l. n. 4/2019

    Egle Di Fiore ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato la ricorrente alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione, per il reato di cui all'art. 7 co. 1 d.l. n. 4/2019, per aver omesso di dichiarare che il marito era stato condannato in via definitiva per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., al fine di ottenere indebitamente il beneficio del reddito di cittadinanza (capo 8).

    La disposizione è applicata alla condotta di omissione della condanna definitiva del marito, commessa allo scopo di ottenere indebitamente il reddito di cittadinanza.

  • art. 62-bis c.p.

    In ordine al secondo motivo di ricorso si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489).

    Il diniego delle attenuanti generiche può fondarsi sull'assenza di elementi positivi; il solo stato di incensuratezza non basta a giustificarne la concessione.

  • art. 616 c.p.p.

    Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 1del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

    Dichiarato inammissibile il ricorso, la Corte dispone il pagamento delle spese processuali e, in assenza di una causa di inammissibilità non imputabile alla ricorrente, della somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

  • art. 416-bis c.p.

    Nel caso di specie, la Corte territoriale ha ritenuto ostativa e negativamente valutabile la gravità della condotta, consistita nell'omessa comunicazione della presenza, all'interno del nucleo familiare, di soggetti condannati per il delitto di cui all'art. 416-bis cod.pen.

    La condanna del componente del nucleo familiare per il delitto di cui all'art. 416-bis c.p. rileva, nel caso concreto, quale circostanza omessa nella domanda e come elemento di gravità della condotta ai fini del diniego delle attenuanti generiche.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono deducibili censure che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, chiedano una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione del fatto; le valutazioni del giudice di merito restano insindacabili se sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a rendere comprensibile il percorso logico-giuridico.
  • La trasmissione telematica di una domanda tramite CAF o patronato, dopo l'identificazione dell'interessato mediante documento esibito, e il successivo conseguimento e utilizzo del beneficio senza contestazioni di estraneità alla domanda possono fondare, secondo la valutazione di merito, l'attribuzione dell'istanza all'interessato, rendendo infondata la successiva contestazione basata sulla mancanza di sottoscrizione.
  • Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato valorizzando l'assenza di elementi positivi e la gravità della condotta; il solo stato di incensuratezza non è sufficiente a imporne il riconoscimento.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleReati contro la PAProcesso penale

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