Cassazione Civile, Ordinanza n. 10918/2024 del 23/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento per equa riparazione ex L. n. 89/2001, relativo alla durata non ragionevole di un processo civile durato dal 27 giugno 2001 al 6 settembre 2018 davanti al Tribunale e alla Corte d'appello. In sede di opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001, il giudice di merito aveva detratto dal periodo indennizzabile 10 mesi e 26 giorni, ritenendoli riferibili a rinvii richiesti o non contrastati dalle parti per esame prova, CTU, bonario componimento e deposito documenti. Il ricorrente ha censurato tale decreto con due motivi: con il primo ha denunciato omessa pronuncia e violazione di norme processuali e della L. n. 89/2001, sostenendo che non fosse stato escluso dal computo anche il tempo occorrente per il passaggio in giudicato della sentenza d'appello, pari a sei mesi; con il secondo ha denunciato violazione della disciplina dell'equa riparazione, della CEDU, della Costituzione e di norme processuali, lamentando che il giudice avesse detratto integralmente il periodo di rinvii senza distinguere i tempi imputabili alle parti da quelli dovuti alle disfunzioni organizzative dell'amministrazione giudiziaria, in presenza di differimenti molto lunghi tra un'udienza e l'altra.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo infondata la pretesa di computare nel tempo indennizzabile il periodo necessario alla formazione del giudicato della sentenza di appello, poiché l'art. 2, comma 2-quater, L. n. 89/2001 impone di escludere il tempo intercorrente tra il giorno in cui inizia a decorrere il termine per impugnare e la proposizione dell'impugnazione; ha invece accolto il secondo motivo, affermando che i rinvii chiesti o non opposti dalle parti possono sì essere detratti, ma il giudice deve distinguere se e in quale misura l'eccessiva dilazione tra le udienze dipenda anche da ragioni organizzative dell'ufficio giudiziario, non potendo tali tempi essere automaticamente esclusi dal computo. Il decreto impugnato è stato quindi cassato nei limiti del motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
richiamato come norma la cui violazione era stata dedotta nel primo motivo per omessa pronuncia, ma il motivo è stato ritenuto infondato
richiamato nel primo motivo come norma processuale asseritamente violata
richiamato nel primo motivo in relazione al termine per impugnare la sentenza d'appello
considerato nel testo nella sua disciplina temporale: per il giudizio in esame continuava ad applicarsi il termine annuale, non quello semestrale introdotto dalla riforma del 2009
richiamato dal ricorrente e dalla Corte come norma sull'equa riparazione e sul computo della durata irragionevole del processo
norma che disciplina l'opposizione avverso il decreto sul ricorso per equa riparazione
art. 2, comma 2-quater, L. n. 89 del 2001
impone di non computare il tempo intercorrente tra l'inizio del termine per proporre impugnazione e la proposizione della stessa
art. 2, comma 2, L. n. 89 del 2001
richiamato per affermare che nel valutare la durata del processo si considerano i ritardi imputabili alle parti, ma con necessaria distinzione rispetto a quelli dovuti all'organizzazione giudiziaria
art. 6 CEDU
richiamato quale parametro convenzionale del termine ragionevole del processo
art. 111 Cost.
richiamato quale parametro costituzionale del giusto processo e della ragionevole durata
richiamato nel secondo motivo in relazione alla conduzione del processo e ai rinvii
richiamato nel secondo motivo in relazione agli adempimenti processuali e ai rinvii
Massime di principio
- Nel giudizio di equa riparazione per irragionevole durata del processo, il tempo tra la decorrenza del termine per impugnare la sentenza e la proposizione dell'impugnazione non rientra nel periodo indennizzabile, perché la legge esclude espressamente quel segmento temporale dal computo della durata del processo.
- La durata ragionevole va valutata con riferimento all'attività dell'amministrazione della giustizia e non al tempo che le parti impiegano per lasciare decorrere i termini di impugnazione; se la parte vuole abbreviare tale periodo, può notificare la sentenza per far decorrere prima il termine impugnatorio.
- I rinvii richiesti o non opposti dalle parti possono incidere in diminuzione del periodo indennizzabile solo per il tempo a esse effettivamente imputabile e non in modo automatico e indifferenziato.
- Quando i rinvii tra udienze sono molto distanziati nel tempo, il giudice dell'equa riparazione deve verificare anche la quota di ritardo dipendente da disfunzioni organizzative dell'ufficio giudiziario; tale componente non è automaticamente detraibile come se fosse integralmente ascrivibile alle parti.
- Nel computo della durata del processo ai fini della L. n. 89/2001 occorre una distinzione analitica tra tempi di stasi imputabili ai litiganti e tempi di dilazione riconducibili all'apparato giudiziario, perché solo i primi possono essere sottratti senza ulteriore verifica.
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