Cassazione Civile, Ordinanza n. 31350/2022 del 24/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di appalto stipulato per lavori di completamento e rifinitura di un fabbricato rurale di proprietà della ricorrente. In sede arbitrale la committente era stata condannata al pagamento di una somma in favore dell'appaltatrice. La Corte d'appello aveva respinto l'impugnazione del lodo, ritenendo valida la clausola compromissoria e attribuendo agli arbitri la competenza anche sulle questioni di inadempimento, risoluzione e risarcimento danni, nonché escludendo nullità del lodo per asserita violazione del contraddittorio, per tardività della pronuncia e per ritardo nella comunicazione. Con il ricorso per cassazione la committente ha proposto sei motivi: 1) violazione dell'art. 829, comma 1, n. 4 c.p.c. per erronea interpretazione della clausola compromissoria, sostenendo che essa riguardasse solo interpretazione ed esecuzione del contratto e non anche la domanda risarcitoria; 2) vizio di motivazione sulla ritenuta irrilevanza di un'ordinanza del Tribunale che aveva affermato la competenza del giudice ordinario su una domanda risarcitoria; 3) violazione delle norme sull'arbitrato per avere la Corte escluso che la nullità del contratto di appalto travolgesse anche la clausola compromissoria; 4) violazione dei limiti della clausola e dell'art. 822 c.p.c. per avere gli arbitri deciso secondo diritto e non secondo equità; 5) violazione delle norme sulla motivazione del lodo per asserita incoerenza e contraddittorietà tra motivazione e dispositivo; 6) violazione del principio del contraddittorio e delle norme sul procedimento arbitrale per la ritenuta insussistenza di nullità del lodo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, affermando che una clausola compromissoria che deferisca agli arbitri le controversie relative all'interpretazione o all'esecuzione del contratto copre solo le controversie aventi causa petendi nel contratto stesso, non anche una domanda di risarcimento del danno di natura extracontrattuale, che nel contratto trova solo un presupposto storico. Ha quindi ritenuto che, nella specie, la competenza arbitrale fosse attratta ed esclusa dalla competenza ordinaria per l'azione risarcitoria proposta. L'accoglimento del primo motivo ha comportato l'assorbimento degli altri motivi. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
viene in rilievo come parametro del vizio di nullità del lodo per incompetenza degli arbitri o per violazione dei limiti della clausola compromissoria; la Corte interpreta la clausola in modo restrittivo quanto all'estensione alle domande risarcitorie extracontrattuali.
indica i vizi dedotti in cassazione dalla ricorrente, ma la decisione si concentra sulla violazione di legge relativa ai limiti della competenza arbitrale.
richiamato dalla ricorrente per sostenere l'invalidità della clausola compromissoria in caso di nullità del contratto principale.
richiamato dalla ricorrente in tema di interpretazione ed estensione della clausola compromissoria.
richiamato dalla ricorrente per sostenere che gli arbitri avrebbero pronunciato secondo diritto anziché secondo equità.
richiamato dalla ricorrente in relazione ai vizi della motivazione del lodo.
richiamato dalla ricorrente in relazione al termine di comunicazione del lodo e alla sua asserita nullità.
richiamato dalla ricorrente per la dedotta violazione del principio del contraddittorio nel procedimento arbitrale.
richiamato dalla Corte come esempio di azione extracontrattuale che, pur collegata a un contratto di appalto, ha causa petendi diversa dal contratto stesso.
Massime di principio
- La clausola compromissoria che devolve agli arbitri le controversie relative all'interpretazione o all'esecuzione del contratto va interpretata, salvo espressa volontà contraria, nel senso che comprende solo le controversie aventi causa petendi nel contratto, non quelle che nel contratto abbiano soltanto un presupposto storico.
- La domanda di risarcimento del danno di natura extracontrattuale non rientra nella competenza arbitrale se la clausola compromissoria è formulata in termini generici riferiti alle controversie contrattuali.
- Quando una controversia cumula domande, alcune arbitrali e altre riservate al giudice ordinario, la competenza arbitrale può risultare attratta ed esclusa dalla competenza ordinaria se la domanda principale o autonoma esula dalla clausola.
- L'eventuale nullità del contratto principale non comporta automaticamente la nullità della clausola compromissoria, in presenza del principio di autonomia della clausola, salvo che la causa di invalidità investa specificamente anche la clausola stessa.
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