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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35239/2022 del 21/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza d'appello che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado di condanna per bancarotta fraudolenta (capo a e b). Propone due motivi: (1) violazione del diritto alla "ragionevole durata" del processo (art. 111 Cost., art. 6 CEDU, L. 89/2001) per il lungo tempo intercorrente tra eventi, primo grado e trattazione d'appello, con pregiudizio al diritto di difesa e al diritto all'oblio; in particolare si lamenta il mancato riconoscimento della nullità del decreto di citazione a giudizio e il pregiudizio derivante dall'attesa oltre i termini "ragionevoli"; (2) violazione e/o mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello (art. 603 c.p.p.) con specifica richiesta di confronto tra il ricorrente e il teste Martinazzo, ritenuto necessario per chiarire contraddizioni e lacune dell'istruttoria di primo grado e per contestare la veridicità delle dichiarazioni a carico.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per censure reiterative e manifestamente infondate. Sul primo motivo ha ritenuto che l'eventuale violazione del termine di ragionevole durata sia rilevante, in questa fattispecie, solo ai fini di un'equa riparazione e non abbia inciso sul diritto di difesa, che è risultato pienamente esercitato; pertanto non era causa di annullamento. Sul secondo motivo ha confermato che la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello è eccezionale e va accolta solo se il ricorrente dimostra la decisività del mezzo richiesto; qui non è stata fornita tale prova, le presunte incongruenze erano irrilevanti o superate dal quadro probatorio e la corte d'appello ha motivatamente rigettato il confronto. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla cassa delle ammende la somma di Euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di cassazione e le conseguenze della declaratoria di inammissibilità; utilizzata per qualificare le censure come inammissibili e per disporre la condanna alle spese e all'ammenda.

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Disciplina la rinnovazione dell'istruttoria in appello; interpretata come strumento eccezionale, utilizzabile solo se il giudice d'appello ritiene di non poter decidere sulla base degli atti e se è dimostrata la decisività della prova richiesta.

  • art. 111 Cost.

    Principio costituzionale del giusto processo, richiamato in combinato con il diritto alla ragionevole durata; la Corte ha però sottolineato la natura sussidiaria della garanzia della durata rispetto alle garanzie essenziali del giusto processo.

  • art. 6 CEDU

    Diritto a un processo equo e a termini ragionevoli; richiamato dal ricorrente ma la Corte ha ritenuto che nel caso non vi fosse pregiudizio tale da incidere sul giudizio di merito.

  • L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 2-bis

    Norma italiana sul rispetto del termine ragionevole del processo; invocata dal ricorrente per sostenere la nullità del decreto di citazione, ma non ritenuta idonea a modificare l'esito quando il diritto di difesa è risultato adeguatamente esercitato.

  • Normativa fallimentare (artt. 216, 219 R.D. 267/1942 - ipotesi di bancarotta)

    Norme che individuano le fattispecie di bancarotta patrimoniale e documentale per le quali l'imputato era stato condannato in primo grado; sono il fondamento materiale delle imputazioni penali oggetto del procedimento.

Massime di principio

  • La contestazione della durata irragionevole del processo rileva principalmente ai fini del riconoscimento di un'equa riparazione e non sempre comporta l'annullamento della decisione: bisogna dimostrare un concreto pregiudizio all'esercizio della difesa o al "giusto processo" per ottenere effetti sul merito.
  • La rinnovazione dell'istruttoria in appello è rimedio eccezionale; chi la richiede deve indicare con chiarezza la decisività del mezzo probatorio nuovo (es. confronto tra testi) e spiegare perché gli atti di primo grado non siano sufficienti.
  • Contraddizioni o imprecisioni nelle dichiarazioni dei testi non sono automaticamente idonee a giustificare la rinnovazione se il giudice di merito ritiene che il quadro probatorio complessivo consenta comunque una decisione; occorre mostrare che senza la nuova prova la decisione è incerta o inficiata.
  • Se il ricorso per cassazione è manifestamente infondato o reiterativo, il ricorrente può essere condannato a spese e ammende; quindi valutare attentamente la fondatezza e la novità delle censure prima di proporre ricorso.
  • In ipotesi di ritardi processuali lunghi, è utile documentare specifici pregiudizi concreti (danno alla difesa, perdita di prove, oblio) e non limitarsi a doglianze generiche sulla durata, per aumentare le possibilità di ottenere rimedi efficaci.

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