Cassazione Penale, Ordinanza n. 21028/2025 del 05/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel giudizio di merito l'imputato era stato condannato, in esito a concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., a pena rideterminata in anni 3 di reclusione ed euro 11.600 di multa per detenzione/cessione di stupefacenti e per il reato di ingresso o soggiorno illegale sul territorio dello Stato. Con il ricorso per cassazione la difesa ha dedotto il mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe effettuato la doverosa verifica circa l'eventuale presenza di cause di non punibilità. La Corte di cassazione ha però rilevato che, nel concordato in appello, sono deducibili solo censure sulla formazione della volontà di aderire al concordato, sul consenso del pubblico ministero e sulla difformità tra richiesta e decisione, mentre non sono ammissibili doglianze sui motivi rinunciati, sulla mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e sui vizi della pena che non si traducano in illegalità della sanzione.
Norme richiamate
Nel concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammesso solo per vizi inerenti alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo; restano invece precluse censure su motivi rinunciati e su questioni non devolvibili, come il mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
La doglianza sulla mancata valutazione delle cause di non punibilità non è deducibile in cassazione avverso la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., quando il ricorso non investa profili ammissibili del concordato.
Il ricorso è stato trattato nelle forme semplificate previste per il relativo rito camerale.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
Norma incriminatrice riferita al reato in materia di stupefacenti contestato all'imputato.
art. 13, comma 13, d.lgs. 286/1998
Norma incriminatrice richiamata per il secondo reato contestato nel giudizio di merito.
Massime di principio
- Nel giudizio definito con concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per riesaminare motivi rinunciati o questioni che presuppongono una nuova valutazione del merito non consentita dalla struttura dell'accordo.
- È ammissibile il ricorso avverso la sentenza ex art. 599-bis c.p.p. solo quando denunci vizi attinenti alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero o a una pronuncia del giudice difforme dal contenuto dell'accordo.
- La mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non costituisce, di per sé, motivo deducibile in cassazione contro una sentenza emessa a seguito di concordato in appello.
- Le censure sulla pena sono scrutinabili in cassazione soltanto se la sanzione risulti illegale, cioè fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge; altrimenti il motivo è inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende.
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