Cassazione Penale, Ordinanza n. 22139/2025 del 12/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale. I motivi di ricorso riguardavano il giudizio di responsabilità e il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto tali doglianze inammissibili perché, da un lato, meramente riproduttive di censure già esaminate dai giudici di merito e, dall'altro, generiche e non confrontate con la motivazione della sentenza impugnata, nonché con la sentenza di primo grado e i motivi di appello.
Norme richiamate
Norma incriminatrice posta a base della condanna oggetto di impugnazione; la sentenza non entra nel merito della sua applicazione, perché il ricorso è dichiarato inammissibile.
La doglianza relativa alla causa di non punibilità è stata ritenuta inammissibile in quanto reiterativa e generica, non confrontandosi con la motivazione della decisione impugnata.
È il fondamento della condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già dedotte e valutate nei gradi di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La censura è inammissibile quando è generica e non evidenzia errori logici o giuridici della decisione, soprattutto se omette di considerare anche le ragioni già espresse nelle sentenze di primo grado e nei motivi di appello.
- La richiesta di riconoscimento della particolare tenuità del fatto deve essere sorretta da argomentazioni specifiche e coerenti con la motivazione di merito; in difetto, la doglianza non supera il vaglio di ammissibilità.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 12 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 22121/2025 del 12/06/2025
- ordinanza_penale · 12 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 22122/2025 del 12/06/2025
- ordinanza_penale · 12 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 22125/2025 del 12/06/2025
- ordinanza_penale · 12 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 22127/2025 del 12/06/2025
- ordinanza_penale · 12 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 22132/2025 del 12/06/2025
- ordinanza_penale · 12 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 22133/2025 del 12/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →