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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 37435/2022 del 21/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione di accertamento fiscale che ha recuperato a tassazione contributi (contributo in conto gestione €10.000 e altro contributo €59.552,50). I contribuenti deducevano che il primo contributo doveva essere imputato negli esercizi in cui è stato effettivamente incassato (2009-2010) e che il secondo doveva essere ripartito in quote costanti in cinque esercizi ai sensi dell'art. 88 TUIR. La CTR aveva ritenuto intervenuta la decadenza dall'opzione per la ripartizione pluriennale a causa dell'omessa dichiarazione 2008 e aveva accolto l'appello dell'Agenzia. I contribuenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione.

La decisione

Per i soci (Albertina Russo e Alessandro Ievolella): il giudizio è stato dichiarato estinto in relazione a loro perché è risultata la presentazione della domanda di definizione agevolata (art. 6, comma 13, d.l. n.119/2018) e il pagamento delle rate scadute; la Corte ha ritenuto documentata la dichiarazione e i pagamenti e ha applicato il principio secondo cui, in assenza dell'istanza di trattazione entro il termine, il giudizio di cassazione si estingue. Pertanto il processo è estinto limitatamente ai soci. Per la società Caranna S.a.s.: la società ha rinunciato agli atti unitamente ai soci ma tale rinuncia non risulta notificata alla controparte; la Corte ha ritenuto la rinuncia manifesto venir meno dell'interesse e ha dichiarato inammissibile il ricorso riferito alla società. Sul merito fiscale non è stata pronunciata decisione di cassazione: la controversia è dunque estinta o inammissibile per ragioni procedurali senza pronuncia sulla corretta applicazione dell'art. 88 TUIR. Spese: per i soci restano a carico di chi le ha anticipate (fattispecie estintiva); per la società nulla deciso sulle spese. Non è stato disposto alcun ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1‑quater, DPR n.115/2002.

Norme richiamate

  • art. 88 TUIR

    Norma che disciplina la possibilità di imputare contributi in più esercizi; i ricorrenti invocavano la facoltà di ripartizione pluriennale per il contributo straordinario, ma la Corte non ha deciso sul merito e ha rilevato che la CTR aveva ritenuto intervenuta decadenza dall'opzione a seguito di omissione dichiarativa.

  • art. 86 TUIR

    Richiamato in confronto dai ricorrenti (per dire che l'art.86 prevede una decadenza esplicita, mentre l'art.88 non la prevede); la Corte ha osservato la distinzione fatta dalle parti ma non ha risolto il conflitto interpretativo sostanziale, perché si è pronunciata per ragioni processuali.

  • art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 (definizione agevolata)

    La Corte ha applicato il principio secondo cui, se il debitore ha dichiarato di avvalersi della definizione agevolata e non è stata richiesta l'istanza di trattazione nei termini, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto (ex art. 391 c.p.c.) e la controversia si estingue limitatamente alla posizione del debitore che ha effettuato la definizione; questo ha determinato l'estinzione del processo per i due soci.

  • art. 391 c.p.c.

    Richiamato come criterio processuale per l'estinzione del giudizio in cassazione in presenza di definizione agevolata non trattata nei termini dalla parte interessata.

  • art. 372, comma 2, c.p.c.

    Citate con riferimento alla notifica dei documenti depositati in memoria: la Corte ha ritenuto noti i documenti depositati e non contestati dall'Agenzia, anche se non erano stati formalmente eccepiti problemi di notificazione.

  • art. 13, comma 1‑quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (come modificato dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228)

    Riferito al contributo unificato: la Corte ha escluso l'obbligo di versarne un ulteriore importo dato che per i soci è intervenuta la definizione agevolata e per la società l'inammissibilità dipende da rinuncia sopravvenuta.

Massime di principio

  • La presentazione e il perfezionamento della definizione agevolata (art. 6 d.l. 119/2018) possono determinare l'estinzione del giudizio di cassazione rispetto al debitore che l'ha attivata, se non viene richiesta la trattazione nei termini previsti: in tal caso il processo si estingue senza pronuncia sul merito.
  • Una rinuncia agli atti da parte del ricorrente, anche se non notificata alla controparte, può manifestare il venir meno dell'interesse ad agire e comportare l'inammissibilità del ricorso rispetto a quel soggetto; attenzione alla forma e alla tempestività delle comunicazioni tra parti.
  • Se si intende avvalersi della ripartizione pluriennale di contributi ai sensi dell'art. 88 TUIR, è fondamentale conservare e produrre documentazione contabile e dichiarativa che dimostri l'imputazione delle quote nei singoli esercizi (quadri RG3, liquidazioni, registrazioni), perché l'assenza di tali elementi può indurre l'Amministrazione o i giudici a ritenere la decadenza dall'opzione.
  • L'omissione di una dichiarazione in un esercizio può avere conseguenze processuali e sostanziali rilevanti (es. contestazioni sulla decorrenza dell'opzione di ripartizione); la giurisprudenza può distinguere i diversi istituti (art. 86 vs art. 88 TUIR), ma l'esito dipende spesso da elementi documentali e procedurali specifici.
  • Documenti e memorie depositati tardivamente o con la memoria di udienza possono essere comunque considerati se non è fatta eccezione dalla controparte; è quindi importante vigilare e contestare tempestivamente eventuali produzioni non notificate.
  • Quando si valuta la strategia processuale in materia tributaria, considerare l'opzione della definizione agevolata quale strumento per estinguere il contenzioso (ma valutare gli oneri economici e le conseguenze), e accertare sempre i termini e i formalismi richiesti per la sua efficacia.

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