Cassazione Civile, Sentenza n. 37435/2022 del 21/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di accertamento fiscale che ha recuperato a tassazione contributi (contributo in conto gestione €10.000 e altro contributo €59.552,50). I contribuenti deducevano che il primo contributo doveva essere imputato negli esercizi in cui è stato effettivamente incassato (2009-2010) e che il secondo doveva essere ripartito in quote costanti in cinque esercizi ai sensi dell'art. 88 TUIR. La CTR aveva ritenuto intervenuta la decadenza dall'opzione per la ripartizione pluriennale a causa dell'omessa dichiarazione 2008 e aveva accolto l'appello dell'Agenzia. I contribuenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione.
La decisione
Per i soci (Albertina Russo e Alessandro Ievolella): il giudizio è stato dichiarato estinto in relazione a loro perché è risultata la presentazione della domanda di definizione agevolata (art. 6, comma 13, d.l. n.119/2018) e il pagamento delle rate scadute; la Corte ha ritenuto documentata la dichiarazione e i pagamenti e ha applicato il principio secondo cui, in assenza dell'istanza di trattazione entro il termine, il giudizio di cassazione si estingue. Pertanto il processo è estinto limitatamente ai soci. Per la società Caranna S.a.s.: la società ha rinunciato agli atti unitamente ai soci ma tale rinuncia non risulta notificata alla controparte; la Corte ha ritenuto la rinuncia manifesto venir meno dell'interesse e ha dichiarato inammissibile il ricorso riferito alla società. Sul merito fiscale non è stata pronunciata decisione di cassazione: la controversia è dunque estinta o inammissibile per ragioni procedurali senza pronuncia sulla corretta applicazione dell'art. 88 TUIR. Spese: per i soci restano a carico di chi le ha anticipate (fattispecie estintiva); per la società nulla deciso sulle spese. Non è stato disposto alcun ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1‑quater, DPR n.115/2002.
Norme richiamate
Norma che disciplina la possibilità di imputare contributi in più esercizi; i ricorrenti invocavano la facoltà di ripartizione pluriennale per il contributo straordinario, ma la Corte non ha deciso sul merito e ha rilevato che la CTR aveva ritenuto intervenuta decadenza dall'opzione a seguito di omissione dichiarativa.
Richiamato in confronto dai ricorrenti (per dire che l'art.86 prevede una decadenza esplicita, mentre l'art.88 non la prevede); la Corte ha osservato la distinzione fatta dalle parti ma non ha risolto il conflitto interpretativo sostanziale, perché si è pronunciata per ragioni processuali.
art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 (definizione agevolata)
La Corte ha applicato il principio secondo cui, se il debitore ha dichiarato di avvalersi della definizione agevolata e non è stata richiesta l'istanza di trattazione nei termini, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto (ex art. 391 c.p.c.) e la controversia si estingue limitatamente alla posizione del debitore che ha effettuato la definizione; questo ha determinato l'estinzione del processo per i due soci.
Richiamato come criterio processuale per l'estinzione del giudizio in cassazione in presenza di definizione agevolata non trattata nei termini dalla parte interessata.
Citate con riferimento alla notifica dei documenti depositati in memoria: la Corte ha ritenuto noti i documenti depositati e non contestati dall'Agenzia, anche se non erano stati formalmente eccepiti problemi di notificazione.
art. 13, comma 1‑quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (come modificato dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228)
Riferito al contributo unificato: la Corte ha escluso l'obbligo di versarne un ulteriore importo dato che per i soci è intervenuta la definizione agevolata e per la società l'inammissibilità dipende da rinuncia sopravvenuta.
Massime di principio
- La presentazione e il perfezionamento della definizione agevolata (art. 6 d.l. 119/2018) possono determinare l'estinzione del giudizio di cassazione rispetto al debitore che l'ha attivata, se non viene richiesta la trattazione nei termini previsti: in tal caso il processo si estingue senza pronuncia sul merito.
- Una rinuncia agli atti da parte del ricorrente, anche se non notificata alla controparte, può manifestare il venir meno dell'interesse ad agire e comportare l'inammissibilità del ricorso rispetto a quel soggetto; attenzione alla forma e alla tempestività delle comunicazioni tra parti.
- Se si intende avvalersi della ripartizione pluriennale di contributi ai sensi dell'art. 88 TUIR, è fondamentale conservare e produrre documentazione contabile e dichiarativa che dimostri l'imputazione delle quote nei singoli esercizi (quadri RG3, liquidazioni, registrazioni), perché l'assenza di tali elementi può indurre l'Amministrazione o i giudici a ritenere la decadenza dall'opzione.
- L'omissione di una dichiarazione in un esercizio può avere conseguenze processuali e sostanziali rilevanti (es. contestazioni sulla decorrenza dell'opzione di ripartizione); la giurisprudenza può distinguere i diversi istituti (art. 86 vs art. 88 TUIR), ma l'esito dipende spesso da elementi documentali e procedurali specifici.
- Documenti e memorie depositati tardivamente o con la memoria di udienza possono essere comunque considerati se non è fatta eccezione dalla controparte; è quindi importante vigilare e contestare tempestivamente eventuali produzioni non notificate.
- Quando si valuta la strategia processuale in materia tributaria, considerare l'opzione della definizione agevolata quale strumento per estinguere il contenzioso (ma valutare gli oneri economici e le conseguenze), e accertare sempre i termini e i formalismi richiesti per la sua efficacia.
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