Cassazione Penale, Ordinanza n. 21496/2025 del 06/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Gli imputati hanno impugnato la sentenza della Corte di appello pronunciata ex art. 599-bis c.p.p. su istanza di concordato, deducendo violazione di legge per asserita illegalità della pena, perché la sanzione sarebbe stata determinata senza rispettare i criteri di cui agli artt. 133 e 133-bis c.p. I ricorsi miravano quindi a contestare la misura della pena concordata e recepita nella decisione di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che le doglianze sulla misura della pena, prospettate come illegalità ma in realtà attinenti alla sua congruità o legittimità, non rientrano tra i motivi proponibili avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis c.p.p. Ha inoltre richiamato il principio per cui, nel patteggiamento in appello, il giudice non deve neppure valutare la congruità della pena, salvo il solo caso di illegalità della pena concordata. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La sentenza resa su istanza di concordato in appello ha un perimetro impugnatorio ristretto; non è ammesso ricorso per cassazione contro la sola misura della pena concordata, salvo il caso di pena illegale.
Richiamato dai ricorrenti come parametro di determinazione della pena; la Corte esclude che la sua dedotta violazione, in questo contesto, consenta di censurare la misura concordata come motivo ammissibile di ricorso.
Richiamato dai ricorrenti come parametro di determinazione della pena; la Corte esclude che la sua dedotta violazione, in questo contesto, consenta di censurare la misura concordata come motivo ammissibile di ricorso.
È richiamato come base della declaratoria di inammissibilità delle impugnazioni.
Prevede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in caso di inammissibilità, della somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 5466/2004, Sez. U, Gallo
Sez. U, ordinanza n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226715
Le Sezioni Unite sono richiamate per il principio secondo cui il giudice di appello non deve valutare la congruità della pena in sede di concordato.
art. 7333/2018, Sez. 5, Alessandria
Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234-01
È richiamato il principio per cui nel patteggiamento in appello è inammissibile il ricorso per cassazione sulla misura della pena concordata, salvo l'illegalità della pena.
Massime di principio
- Nel patteggiamento in appello ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per contestare la sola congruità della pena concordata, perché il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta recepito nella decisione, non è unilateralmente modificabile.
- La deduzione di violazione dei criteri di commisurazione della pena può integrare, al più, una censura di legittimità della sanzione, ma non consente automaticamente l'accesso al sindacato di cassazione quando la sentenza derivi da concordato in appello.
- Nel concordato in appello, il controllo del giudice si arresta alla verifica dell'assenza di illegalità della pena; non è imposto un giudizio di merito sulla sua congruità.
- In caso di ricorso inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, ove ravvisabile colpa nella proposizione dell'impugnazione.
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