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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30984/2023 del 07/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

Due soggetti proprietari di posti auto avevano convenuto in giudizio gli occupanti per ottenere il risarcimento del danno derivante dall'occupazione abusiva e senza titolo degli immobili, oggetto di trasferimento tra la società e la persona fisica. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto. In appello il giudice territoriale, pur aderendo formalmente alla tesi del danno in re ipsa, aveva ritenuto che la presunzione di danno fosse vinta dall'emersione di un 'intenzionale disinteresse' dei proprietari verso i beni, desunto dalla mancata allegazione e prova della volontà di locare, usare o vendere i posti auto; aveva inoltre considerato irrilevante l'oggetto sociale della società proprietaria, che comprendeva la locazione di immobili. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione le ricorrenti hanno dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 832, 2043, 2056 e 2729 c.c., sostenendo che la Corte d'appello aveva introdotto d'ufficio una circostanza non allegata dalle controparti e aveva applicato in modo erroneo la giurisprudenza sul danno da occupazione sine titulo, imponendo un onere di allegazione e prova non richiesto nei termini affermati dalle Sezioni Unite.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto non conforme ai principi delle Sezioni Unite la regola di giudizio applicata dalla Corte d'appello, che aveva negato il risarcimento per mancata prova di una specifica volontà dei proprietari di utilizzare o locare gli immobili. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Trieste, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è il parametro processuale utilizzato per denunciare la violazione e falsa applicazione di norme di diritto

  • art. 832 c.c.

    richiamato come norma sul contenuto del diritto di proprietà e sul godimento del bene

  • art. 2043 c.c.

    richiamato quale norma generale sulla responsabilità aquiliana e sul risarcimento del danno

  • art. 2056 c.c.

    richiamato per la disciplina della valutazione del danno risarcibile

  • art. 2729 c.c.

    richiamato in relazione al ricorso alle presunzioni semplici

  • art. 115 c.p.c.

    la contestazione del convenuto deve essere specifica; l'onere probatorio dell'attore può essere assolto anche mediante nozioni di comune esperienza o presunzioni semplici

  • Cass. Sez. U. n. 33645 del 15 novembre 2022

    ha escluso il danno in re ipsa nell'occupazione sine titulo e ha distinto tra perdita subita e mancato guadagno, individuando i relativi fatti costitutivi e i criteri di prova e liquidazione

Massime di principio

  • Nel caso di occupazione senza titolo di un immobile, il diritto al risarcimento del danno da perdita subita presuppone l'allegazione e, se specificamente contestata, la prova della concreta possibilità perduta di godere direttamente del bene o di concederlo a terzi verso corrispettivo.
  • La specifica contestazione del convenuto sul fatto costitutivo del danno deve rispettare l'art. 115 c.p.c.; una contestazione generica non è sufficiente a superare la pretesa risarcitoria fondata sulla perdita del godimento.
  • Se il danno da perdita subita non è dimostrabile nel suo esatto ammontare, il giudice può liquidarlo equitativamente, anche assumendo come parametro il canone locativo di mercato.
  • Per il danno da mancato guadagno occorre invece uno specifico pregiudizio ulteriore, consistente nella prova che, in assenza dell'occupazione, il proprietario avrebbe concesso il bene a condizioni più vantaggiose o lo avrebbe alienato a prezzo più favorevole.
  • Non è corretto trasformare la mancata prova di una concreta volontà di locare o utilizzare il bene in una ragione ostativa automatica al risarcimento quando il pregiudizio da compressione del godimento sia presunto nei termini chiariti dalle Sezioni Unite.

Come è indicizzato

MaterieProprietàProve
RamiResponsabilità civileProcesso civileDiritti reali
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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