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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14589/2022 del 09/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione allo stato passivo proposta da una professionista per ottenere che il proprio credito di euro 8.881,60, già ammesso con privilegio generale ex art. 2751-bis, comma 2, c.c., fosse riconosciuto in prededuzione. Il credito riguardava l'attività professionale svolta prima del fallimento in relazione alla presentazione della domanda di concordato preventivo della società poi fallita. Il tribunale ha respinto l'opposizione ritenendo mancante la prova del deposito della domanda ex art. 161 l.f., e ha escluso che fosse sufficiente l'attività propedeutica alla presentazione. Con il ricorso per cassazione la professionista ha dedotto, in sintesi: violazione degli artt. 115 c.p.c. e 99 l.f. e omesso esame del fatto decisivo costituito dal deposito della domanda di concordato, assumendo che la curatela, costituendosi in opposizione, non aveva contestato la circostanza e aveva persino concluso una proposta transattiva; violazione degli artt. 91 e 112 c.p.c. e degli artt. 35 e 41 l.f. per non avere il tribunale considerato la transazione; violazione degli artt. 210 c.p.c. e 99, comma 2, l.f. per il mancato impulso istruttorio; violazione degli artt. 111, comma 2, e 161 l.f. per la prededucibilità del credito sorto in occasione della procedura di concordato. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbendo gli altri, perché il fatto della presentazione della domanda di concordato doveva considerarsi non contestato dalla procedura e quindi pacifico ai fini probatori.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti gli altri motivi, ha cassato il decreto impugnato e ha rinviato la causa al Tribunale di Urbino, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità. La decisione di rinvio è motivata dalla necessità di riesaminare la domanda applicando il principio di non contestazione sul fatto della presentazione della domanda di concordato, fatto che il tribunale aveva invece ritenuto non provato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La mancata contestazione del fatto costitutivo del diritto rende il fatto pacifico e sottrae la parte dall'onere della prova; il giudice deve attenersi al materiale processuale e non può svolgere un controllo probatorio su un fatto non contestato.

  • art. 99 l.f.

    Richiamato quale norma del procedimento di opposizione allo stato passivo, in combinazione con il tema della contestazione dei fatti e dell'onere probatorio.

  • art. 161 l.f.

    È la norma evocata per la domanda di concordato preventivo la cui presentazione costituiva il fatto decisivo ai fini della prededuzione del credito professionale.

  • art. 2751-bis, comma 2, c.c.

    Il credito era già stato ammesso con privilegio generale ai sensi di questa disposizione, ma la controversia riguardava la diversa qualificazione in prededuzione.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato nel secondo gruppo di motivi in relazione alle spese e al principio di soccombenza, ma il relativo motivo è rimasto assorbito.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per lamentare la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma il motivo è rimasto assorbito.

  • art. 35 l.f.

    Richiamato nei motivi assorbiti, senza decisione nel merito.

  • art. 41 l.f.

    Richiamato nei motivi assorbiti, senza decisione nel merito.

  • art. 210 c.p.c.

    Richiamato per censurare il mancato ordine di esibizione/acquisizione documentale; motivo assorbito.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    Richiamato per sostenere la prededucibilità del credito; la Corte non si è pronunciata sul punto perché il motivo è stato assorbito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il fatto costitutivo del credito o della sua qualificazione giuridica che non sia specificamente contestato dalla procedura deve considerarsi pacifico e non necessita di prova.
  • La non contestazione ex art. 115 c.p.c. opera anche nei confronti del curatore fallimentare: essa non è un atto di disposizione del diritto della massa, ma un fatto processuale che delimita il thema probandum.
  • Quando la decisione di merito fonda il rigetto esclusivamente sull'asserita mancanza di prova di un fatto che risultava non contestato, la sentenza è censurabile per violazione dell'art. 115 c.p.c.
  • Se il primo motivo di ricorso è accolto per una questione assorbente di prova/non contestazione, gli ulteriori motivi restano assorbiti e la causa va rinviata al giudice di merito per un nuovo esame della domanda alla luce del principio affermato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoProveImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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