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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05993/2025 del 13/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste del 18 marzo 2024 deducendo, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il diniego era stato fondato dai giudici di merito sui numerosi precedenti dell'imputato e sull'assenza di circostanze favorevoli. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo non consentito in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, richiamando il principio per cui il giudice di merito, nel negare le attenuanti generiche, non deve prendere in esame tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti, ma solo quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che il motivo relativo alle attenuanti generiche non introduceva una censura scrutinabile in cassazione nei termini prospettati ed era comunque privo di pregio, poiché la sentenza impugnata conteneva una motivazione sufficiente e non illogica sul diniego delle attenuanti, ancorata ai precedenti penali e alla mancanza di elementi favorevoli. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito valorizza elementi decisivi come i precedenti dell'imputato e l'assenza di circostanze favorevoli, senza dover confutare analiticamente ogni singolo dato allegato dalla difesa.

  • art. 606 c.p.p.

    Il vizio di violazione di legge e di motivazione non può essere prospettato in cassazione in modo da sollecitare una rivalutazione del merito quando la motivazione della decisione impugnata è immune da evidenti illogicità.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il giudice di merito può negare le attenuanti generiche valorizzando gli elementi ritenuti decisivi, senza dover confutare espressamente ogni elemento favorevole o sfavorevole prospettato dalle parti.
  • La censura in cassazione sul diniego delle attenuanti generiche è inammissibile quando mira, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione del merito in presenza di motivazione non manifestamente illogica.
  • La motivazione che fonda il diniego delle attenuanti generiche sui precedenti penali dell'imputato e sull'assenza di circostanze positive è sufficiente a sorreggere la decisione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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