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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14442/2024 del 09/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Di Meglio ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che ha rigettato l'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova presentata prima dell'apertura del dibattimento di primo grado. Il ricorrente ha dedotto abnormità dell'atto (art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p.), censurando il rigetto motivato dall'esistenza di numerosi precedenti penali e dalla mancata preventiva acquisizione del parere dell'UEPE sull'adeguatezza del programma trattamentale; ha sostenuto che il giudice avrebbe ecceduto i poteri e non avrebbe effettuato la ponderazione richiesta dall'art. 133 c.p., e ha richiamato la disciplina di cui all'art. 464-bis e 464-quater c.p.p. in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile: l'ordinanza di rigetto della richiesta di messa alla prova non è immediatamente impugnabile in cassazione ma è appellabile unitamente alla sentenza di primo grado (art. 586 c.p.p. e art. 464-quater comma 7 c.p.p.). Non è rilevante la categoria dell'abnormità dell'atto perché l'ordinanza rientra nelle opzioni decisorie previste dal legislatore e la censura avrebbe dovuto essere svolta con l'eventuale gravame contro la sentenza di merito. Per effetto dell'art. 616 c.p.p. il ricorrente è condannato alle spese e al versamento di euro 3000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • D. Lgs. n. 385 del 1993, art. 132

    Indica il reato di cui è imputato il ricorrente; viene richiamato solo come contestazione di merito penale a carico dell'imputato.

  • Codice di procedura penale, art. 464-bis

    Disciplina la sospensione del procedimento con messa alla prova; richiamata come base normativa per l'istanza presentata dall'imputato.

  • Codice di procedura penale, art. 464-quater

    Specifica le modalità di impugnazione dei provvedimenti relativi alla messa alla prova: il comma settimo consente il ricorso per cassazione solo contro il provvedimento che dispone la sospensione, mentre il rigetto non è immediatamente cassabile.

  • Codice di procedura penale, art. 586

    Stabilisce la regola della appellabilità congiunta: l'ordinanza di rigetto della messa alla prova è appellabile unitamente alla sentenza di primo grado, non autonoma in cassazione.

  • Codice di procedura penale, art. 606 comma 1 lett. b)

    Fondamento invocato dal ricorrente per denunciare abnormità dell'atto; la Corte ha ritenuto che tale rimedio non fosse applicabile perché l'ordinanza impugnata rientrava nei poteri decisori del giudice.

  • Codice penale, art. 133

    Richiamato dal ricorrente come parametro di ponderazione della personalità dell'imputato ai fini dell'applicazione di misure alternative; la Corte ha ritenuto che la mancata valutazione contestata dovesse essere dedotta in sede di gravame contro la sentenza, non in cassazione immediata.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma che prevede conseguenze economiche per la declaratoria di inammissibilità del ricorso: condanna alle spese e possibilità di condanna alla Cassa delle ammende; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di euro 3000.

Massime di principio

  • Il rigetto in primo grado di una richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova non è impugnabile immediatamente in cassazione: la via corretta è dedurre le censure nell'appello o contestarle con l'eventuale gravame contro la sentenza di primo grado.
  • La categoria dell'abnormità dell'atto (art. 606 c.p.p.) non è uno strumento idoneo a trasformare in cassabile una decisione che rientra comunque nelle normali opzioni decisorie attribuite al giudice; va valutata con prudenza e tipicamente in sede di merito successivo.
  • Se si contesta la mancata acquisizione del parere dell'UEPE o l'adeguatezza di un programma trattamentale, è opportuno sollevare la questione in modo strutturato nel corso del processo e, se necessario, nell'appello, perché la Cassazione può ritenere improcedibile il rimedio straordinario se il motivo avrebbe dovuto essere proposto con altro mezzo impugnatorio.
  • Il giudice ha un margine di discrezionalità nel valutare i prerequisiti per la messa alla prova (anche alla luce dei precedenti dell'imputato e della prevedibile efficacia del programma); le critiche alla ponderazione operata sono in genere riservate al giudizio di merito.
  • Presentare ricorsi manifestamente inammissibili o prematuri può comportare sanzioni economiche (spese e somme alla Cassa delle ammende); è consigliabile valutare l'ammissibilità dell'impugnazione e la via processuale corretta prima di proporre ricorsi in cassazione.

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