Cassazione Civile, Ordinanza n. 32806/2023 del 27/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (possessori)
La controversia
I ricorrenti avevano agito in primo grado per ottenere la declaratoria di usucapione di uno stabile sito in Scordia; i convenuti avevano resistito e proposto domanda riconvenzionale di rilascio immediato dell'immobile. Il Tribunale aveva respinto la domanda di usucapione e accolto la riconvenzionale, e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto ritenendo non provato il possesso ventennale. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 115, 116 e 228 c.p.c., in relazione agli artt. 2697 e 2733 c.c., e omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la Corte valorizzato le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale, che avrebbero avuto valore confessori0; 2) violazione dell'art. 116 c.p.c. e dell'art. 245, comma 1, c.p.c., in relazione agli artt. 2697 e ss. c.c., per erronea valutazione delle prove sulla sussistenza del possesso ad usucapionem; 3) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 1141 c.c., in relazione agli artt. 2697 e ss. c.c., per mancata applicazione del principio di non contestazione alle circostanze dedotte a sostegno della continuità del possesso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la Corte d'appello non avesse compiuto una valutazione complessiva e sintetica del materiale probatorio e, in particolare, non avesse considerato le dichiarazioni rese in interrogatorio formale dal convenuto, che risultavano ammissive della circostanza del possesso del dante causa dei ricorrenti per un periodo idoneo al maturare dell'usucapione. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione, per un nuovo esame della vicenda. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
richiamato in relazione alla valutazione delle prove e al principio di non contestazione; la censura riguardava il mancato corretto apprezzamento del materiale probatorio
richiamato per contestare il preteso malgoverno della prova da parte del giudice di merito
richiamato in relazione all'interrogatorio formale e alla sua valutazione
richiamato sul riparto dell'onere della prova in ordine al possesso utile per usucapione
richiamato per sostenere il valore confessorio delle dichiarazioni rese in interrogatorio formale
richiamato nella seconda censura in relazione alla prova testimoniale
richiamato nella terza censura in relazione al possesso e alla sua continuità
richiamato per il deposito di memoria in prossimità dell'udienza camerale
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato dalla Corte per qualificare il vizio derivante dalla mancata valutazione complessiva degli elementi probatori come omessa motivazione
Massime di principio
- Nel giudizio di usucapione, il giudice di merito deve valutare in modo complessivo e sintetico tutti gli elementi probatori acquisiti; la mancata considerazione di una risposta ammissiva resa in sede di interrogatorio formale può integrare un vizio di motivazione denunciabile in cassazione.
- Le dichiarazioni rese dalla parte in interrogatorio formale, se ammissive dei fatti costitutivi dedotti dall'avversario, assumono rilievo confessori0 e non possono essere trascurate nella ricostruzione del possesso utile all'usucapione.
- Quando il primo motivo di ricorso è fondato e impone la cassazione con rinvio, i motivi ulteriori che investono il medesimo accertamento di fatto possono restare assorbiti.
- La prova del possesso ventennale va apprezzata dal giudice di merito sulla base dell'intero compendio istruttorio, non potendo essere negata se il dato processuale oggettivo risulti incompatibile con la conclusione adottata nella sentenza impugnata.
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