Cassazione Penale, Sentenza n. 22306/2024 del 04/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Lecce del 16/10/2023 che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dal difensore dell'imputato avverso la sentenza del Tribunale di Lecce del 01/06/2023. L'appello era stato ritenuto inammissibile perché, pur essendo stato depositato un specifico mandato ad impugnare, in esso mancava la dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato, richiesta dall'art. 581, comma 1-quater cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 33 d.lgs. n.150/2022) nel caso di procedimento svolto in assenza dell'imputato. Il ricorrente ha censurato la decisione sostenendo che l'indicazione della residenza nella nuova nomina e nell'atto di appello debba equipararsi alla dichiarazione di domicilio quando quest'ultimo non è diverso dalla residenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la tesi difensiva che equipara la residenza alla dichiarazione di domicilio sia priva di supporto normativo e non coerente con la ratio della norma introdotta dall'art. 581 cod. proc. pen.; il ricorso si limita a contestare il significato testuale attribuito alla norma e non denunzia una violazione di legge. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-quater cod. proc. pen.
"nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto di impugnazione del difensore è depositato, a pena di inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio"
La Corte ha applicato letteralmente la disposizione ritenendo obbligatorio il deposito di un mandato post-sentenza contenente espressa dichiarazione o elezione di domicilio; l'assenza di tale dichiarazione rende l'impugnazione inammissibile.
art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen.
La Corte osserva che la dichiarazione di inammissibilità dell'atto d'appello è prevista da questa disposizione, e che nella motivazione della Corte d'appello è intervenuto un lapsus riferendo per errore la norma 1-quater; comunque la regola sostanziale è l'inammissibilità per difetto dei requisiti formali previsti.
art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Richiamata come norma collegata ai motivi di inammissibilità e alle sanzioni processuali; la Corte d'appello ha dichiarato l'inammissibilità alla luce del combinato disposto con l'art. 581.
Norma che ha introdotto la modifica procedurale (art. 581, comma 1-quater) imponendo il requisito del mandato post-sentenza contenente la dichiarazione/elezione di domicilio per impugnazioni in assenza.
Norme sostanziali relative al reato per il quale il ricorrente era stato ritenuto colpevole in primo grado; citate in ordine al contesto fattuale della sentenza di merito impugnata.
Massime di principio
- Quando il processo d'appello si svolge in assenza dell'imputato, il mandato ad impugnare depositato dal difensore deve essere rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenere espressamente la dichiarazione o l'elezione di domicilio: si tratta di un requisito formale imprescindibile previsto a pena di inammissibilità.
- L'indicazione della residenza nella nomina del difensore o nell'atto di appello non può automaticamente sostituire la specifica "dichiarazione o elezione di domicilio" richiesta dall'art. 581, comma 1-quater: la norma richiede una dichiarazione formale e contestuale al mandato post-sentenza.
- Le modifiche procedurali introdotte da norme successive (es. d.lgs. n.150/2022) vanno osservate con rigore; omissioni formali espressamente penalizzate dalla legge impediscono l'ammissibilità dell'impugnazione anche se l'omissione sembra meramente formale.
- Un errore di terminologia o di richiamo normativo nella motivazione della corte di merito (lapsus calami) non incide automaticamente sulla fondatezza del provvedimento quando il vizio sostanziale (mancanza del requisito) risulti chiaro.
- Per evitare inammissibilità, il difensore deve verificare che il mandato ad impugnare: a) sia rilasciato dopo la pronuncia della sentenza; b) contenga espressa dichiarazione o elezione di domicilio per le notificazioni; c) sia depositato insieme all'atto di impugnazione. Se questi requisiti non sono rispettati, l'impugnazione rischia l'inammissibilità senza possibilità di sanatoria tardiva.
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