Cassazione Penale, Sentenza n. 26760/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
Nel giudizio di esecuzione il Tribunale di Cagliari, in sede di rinvio dopo una precedente decisione rescindente della Corte di cassazione, ha revocato la sospensione condizionale della pena nei confronti del condannato. Il Pubblico ministero ha però censurato l'ordinanza deducendone l'abnormità e la violazione dell'art. 168, comma 1, n. 1, c.p., sostenendo che la revoca era stata disposta con riferimento a una pena che non era stata sospesa. Secondo il ricorrente, la richiesta di revoca riguardava invece due diverse sentenze indicate nel casellario giudiziale, mentre il giudice dell'esecuzione avrebbe deciso su un diverso titolo di condanna, privo di sospensione condizionale. La Procura generale presso la Cassazione ha chiesto l'annullamento con rinvio, rilevando che la sentenza rescindente riguardava l'omessa revoca del beneficio in relazione a due sentenze diverse da quella considerata dal giudice di rinvio.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso nei limiti indicati: ha escluso, anzitutto, che nel caso ricorresse un'abnormità del provvedimento, osservando che tale profilo era stato dedotto solo in modo assertivo. Il punto decisivo è stato individuato nello scostamento tra il thema devolutum al giudice di rinvio e la decisione adottata: la precedente sentenza rescindente aveva riguardato la richiesta di revoca della sospensione condizionale concessa con due specifiche sentenze, mentre il Tribunale aveva revocato il beneficio con riferimento a un'altra sentenza, che peraltro non aveva concesso la sospensione. Per tale ragione l'ordinanza è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Cagliari.
Norme richiamate
richiamato come norma disciplinante la revoca della sospensione condizionale della pena; la Corte rileva che il giudice dell'esecuzione ha applicato la revoca a una pena non sospesa, quindi fuori dal corretto perimetro applicativo della norma
indicato per definire il thema devolutum al giudice di rinvio, che deve attenersi all'oggetto della decisione rescindente
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
richiamato per l'enunciazione del motivo di ricorso nei limiti consentiti
Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590 - 01
citata per la definizione di provvedimento abnorme come atto con anomalie genetiche o funzionali radicali, non inquadrabile nello schema normativo processuale
Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, Rv. 272715 - 01
richiamata in tema di abnormità del provvedimento
Sez. U, n. 10728 del 16/12/2021 - dep. 2022, Fenucci, Rv. 282807 - 01
citata come ulteriore riferimento giurisprudenziale sul concetto di abnormità
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato al thema devolutum dalla decisione rescindente e non può pronunciare su un diverso titolo o su un diverso beneficio rispetto a quello oggetto dell'annullamento con rinvio.
- La revoca della sospensione condizionale della pena presuppone che la decisione riguardi la pena effettivamente sospesa; disporre la revoca su una pena non sospesa determina un errore di individuazione dell'oggetto della decisione ed espone il provvedimento ad annullamento.
- La qualificazione di un provvedimento come abnorme non può essere affermata in modo meramente assertivo, ma richiede anomalie genetiche o funzionali radicali tali da renderlo estraneo allo schema processuale.
- Quando il giudice dell'esecuzione si discosta dall'oggetto definito dalla sentenza rescindente, la decisione va annullata con rinvio per nuovo giudizio al giudice competente a riesaminare la questione nei limiti fissati dalla Corte.
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