Cassazione Civile, Ordinanza n. 17817/2024 del 27/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una serie di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati tra una lavoratrice e un consorzio autostradale nel periodo 2003-2010, nei quali il termine era stato apposto con causale formulata in modo generico come esigenza temporanea di esazione del pedaggio. La lavoratrice ha chiesto la declaratoria di nullità del termine ai sensi dell'art. 1 d.lgs. 368/2001, con conseguente riammissione in servizio e risarcimento del danno, o in subordine il solo risarcimento. Il tribunale aveva rigettato le domande; la corte d'appello aveva confermato il rigetto ritenendo sufficiente la specificazione della causale, valorizzando gli accordi tra il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali sulla formazione di graduatorie per personale stagionale e ritenendo altresì insussistente la violazione dell'art. 3, lett. d), d.lgs. 368/2001. Nel ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 d.lgs. 368/2001, sostenendo che la specificazione delle ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive deve risultare dal contratto scritto consegnato al lavoratore, anche eventualmente per relationem, ma non può essere surrogata da accordi collettivi non richiamati nel singolo contratto, né dalla mera conoscenza aliunde delle esigenze aziendali.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha escluso l'inammissibilità eccepita dal consorzio, osservando che il ricorso denunciava una violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., e non un omesso esame di un fatto. Nel merito ha affermato che la clausola di apposizione del termine, così come formulata nei singoli contratti, era generica e non poteva essere resa valida dal richiamo a accordi sindacali non menzionati nel contratto stesso. Ha ribadito che, nella disciplina del d.lgs. 368/2001, la causale deve essere specificata nel contratto per consentire al lavoratore di conoscerla ex ante e al giudice di verificarne ex post la reale sussistenza; la conoscenza aliunde non è sufficiente. Di conseguenza la sentenza d'appello è stata cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Messina in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1 d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368
impone che le ragioni tecniche, produttive, organizzative o sostitutive dell'apposizione del termine siano specificamente indicate nel contratto scritto, anche per relationem, senza possibilità di surroga mediante conoscenza aliunde o accordi non richiamati nel contratto.
art. 3, lett. d), d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368
la corte territoriale aveva escluso la violazione ritenendo provata documentalmente la valutazione dei rischi; la Cassazione non si sofferma su questo profilo, perché il ricorso verteva sulla causale del termine.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
consente di censurare la violazione e falsa applicazione di legge; il ricorso che prospetta tale vizio non è colpito dall'inammissibilità prevista per il diverso vizio di omesso esame di un fatto.
l'eccezione di inammissibilità fondata su tale norma è stata rigettata perché non ricorreva un motivo di ricorso ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
legge 18 aprile 1962, n. 230
richiamata come modello di disciplina più rigida e analitica delle causali, superata dal sistema più aperto del d.lgs. 368/2001.
art. 23 legge 28 febbraio 1987, n. 56
evocato per escludere che, nel sistema del d.lgs. 368/2001, possa rivivere una delega in bianco alla contrattazione collettiva nella individuazione delle ipotesi di apposizione del termine.
richiamato in via implicita nella parte della motivazione in cui si afferma che grava sul datore di lavoro l'onere di spiegare in modo chiaro e specifico la ragione del termine.
Massime di principio
- Nel contratto di lavoro a tempo determinato la causale giustificativa dell'apposizione del termine deve risultare espressamente dal testo contrattuale, anche mediante richiamo per relationem a documenti specificamente individuati; la sola esistenza di accordi esterni non richiamati non basta.
- La specificazione delle ragioni tecniche, produttive, organizzative o sostitutive ha una funzione duplice: consentire al lavoratore di conoscere ex ante il motivo del termine e permettere al giudice il controllo ex post sulla sua effettiva sussistenza.
- La conoscenza che il lavoratore abbia eventualmente acquisito aliunde delle esigenze aziendali non sana la mancanza di specificazione della causale nel contratto.
- Nel sistema del d.lgs. 368/2001 il controllo sulla legittimità della causale è rimesso al giudice e non può essere sostituito da una valutazione preventiva o para-validante svolta dalle organizzazioni sindacali.
- L'eccezione di inammissibilità costruita sul filtro dell'art. 348-ter c.p.c. non opera quando il ricorso per cassazione denuncia violazione di legge ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
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