Cassazione Penale, Sentenza n. 33935/2022 del 14/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha ritenuto sussistente la nullità di cui all'art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p., per la mancata trasmissione telematica delle conclusioni del pubblico ministero al difensore effettivamente nominato, nella procedura cartolare emergenziale prevista dal d.l. n. 137/2020. Perciò ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Trento.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente denunciava la violazione dell'art. 23, comma 2, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (e successive modifiche) in quanto, dopo la nomina del nuovo difensore (avv. Francesca Casarotti) e la revoca del precedente difensore (avv. Nicola Nettis), la Procura generale aveva trasmesso e notificato le conclusioni/requisitoria al difensore revocato (Nettis) e non al nuovo difensore. Tale omissione ha impedito alla difesa del ricorrente di ricevere tempestivamente le conclusioni del pubblico ministero nel giudizio cartolare d'appello celebrato in regime emergenziale (COVID-19), con conseguente lesione della partecipazione attiva e consapevole dell'imputato nel processo e della facoltà di presentare proprie conclusioni scritte.
Norme richiamate
prevede la trasmissione telematica, entro il decimo giorno antecedente l'udienza, delle conclusioni del pubblico ministero alla cancelleria della corte di appello e l'immediata trasmissione telematica ai difensori delle altre parti
La norma impone l'obbligo di trasmissione telematica e immediata notifica delle conclusioni del PM ai difensori: la mancata comunicazione al difensore effettivamente nominato integra una nullità rilevante (art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.) quando ostacola la partecipazione attiva e consapevole dell'imputato nel giudizio cartolare.
art. 23-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
disciplina il giudizio di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 prevedendo la trattazione cartolare, in camera di consiglio senza l'intervento delle parti, salvo richiesta di discussione orale o dell'imputato di comparire
In regime di trattazione cartolare la conoscenza preventiva delle conclusioni del PM è essenziale per consentire l'esercizio delle facoltà difensive; la violazione delle regole telematiche di notifica in tale contesto assume particolare rilevanza e può determinare nullità.
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
nullità che riguarda l'intervento dell'imputato
La corte interpreta questa nullità come applicabile quando l'omessa comunicazione delle conclusioni pregiudica la partecipazione attiva, cosciente ed effettiva dell'imputato al processo; si tratta di nullità a regime intermedio che comporta annullamento e rinvio.
art. 187, comma 2, cod. proc. pen.
richiede l'indicazione dei documenti e degli elementi dai quali desumere le caratteristiche dell'atto impugnato
La Cassazione conferma che il ricorrente deve specificare e allegare gli atti necessari per valutare il motivo: qui il ricorso è stato ritenuto valido perché gli atti erano indicati e allegati.
art. 16, comma 4, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito)
riguarda la notificazione per via telematica
Richiama il principio dell'immediatezza della notifica telematica e il corretto uso delle PEC nelle comunicazioni processuali: la mancata trasmissione al difensore nominato viola tali regole.
Massime di principio
- In procedimenti di appello trattati in forma cartolare (regime emergenziale), la comunicazione telematica delle conclusioni del pubblico ministero ai difensori è essenziale: l'omissione di tale comunicazione al difensore effettivamente nominato costituisce nullità rilevante ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.
- La semplice trasmissione tardiva delle conclusioni non determina automaticamente nullità se la difesa può ancora presentare le proprie conclusioni: la nullità sussiste quando è impedita la partecipazione attiva e consapevole dell'imputato.
- Dopo la sostituzione del difensore, è fondamentale assicurarsi che la nomina sia depositata correttamente e che tutte le notificazioni telematiche vengano indirizzate al nuovo difensore (verifica PEC, ricezione atti e registrazioni in cancelleria).
- Se viene omessa la notifica telematica prevista dalle norme emergenziali, il rimedio è l'annullamento della decisione con rinvio per nuovo esame; per evitare il rimedio è necessario dimostrare che l'omessa comunicazione non ha pregiudicato il diritto di difesa.
- In fase di impugnazione in Cassazione, il ricorrente deve indicare e allegare gli atti e le prove che documentano la violazione procedurale ai sensi dell'art. 187 c.p.p.; l'assenza di tali elementi può determinare l'inammissibilità del motivo.
Testo integrale
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