Cassazione Civile, Ordinanza n. 33610/2022 del 15/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di euro 280 quale residuo del corrispettivo dovuto per lavori di carrozzeria eseguiti su un'automobile. Il destinatario del decreto propose opposizione, ma l'opposizione fu rigettata; in appello il giudice dichiarò inammissibile la domanda riconvenzionale del creditore relativa alle spese della fase stragiudiziale e confermò nel resto la decisione, con ulteriore condanna per espressioni ingiuriose rivolte al difensore della controparte. Successivamente il soccombente propose revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., deducendo un preteso errore di fatto della sentenza di appello, perché questa si sarebbe fondata su una perizia di un fiduciario della compagnia assicurativa solo esibita e non depositata. Il Tribunale dichiarò inammissibile la revocazione, rilevando che la questione del documento era stata esaminata, che ad esso era stato attribuito solo valore indiziario e che comunque non si trattava di documento decisivo, essendo la decisione fondata su un quadro probatorio complesso. Contro tale pronuncia fu proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo denunciava violazione dell'art. 174 c.p.c. per asserito illegittimo mutamento del magistrato assegnatario della causa; il secondo denunciava violazione dell'art. 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che la decisione revocanda si fondasse su una perizia mai ritualmente depositata e trattenuta dalla difesa di controparte.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico e privo di specifica indicazione documentale, dunque non esaminabile. Ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata: il Tribunale aveva escluso correttamente la revocazione sia per la non decisività del documento contestato sia perché la sentenza da revocare aveva già affrontato la questione della sua utilizzabilità. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, all'ulteriore somma ex art. 385, comma 4, c.p.c., e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
la revocazione per errore di fatto non è configurabile quando il documento contestato sia stato oggetto di discussione e valutazione nel giudizio e, comunque, non sia decisivo per la decisione
la censura sul mutamento del magistrato assegnatario è inammissibile se dedotta in modo generico e senza specifiche indicazioni documentali
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
il vizio processuale è deducibile solo con censura specifica e adeguatamente documentata
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
la violazione di legge deve confrontarsi con la reale ratio della decisione impugnata
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il motivo è inammissibile se non si confronta con la motivazione decisiva della sentenza impugnata
art. 385, quarto comma, c.p.c.
in caso di inammissibilità del ricorso è dovuta l'ulteriore somma pari al doppio delle spese liquidate, ratione temporis applicabile
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando ricorrono le condizioni previste dalla norma
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c. presuppone un errore percettivo su un fatto decisivo che non sia stato oggetto di effettiva discussione o valutazione nel processo definito con la sentenza impugnata.
- Non sussiste errore revocatorio quando il documento contestato sia stato preso in considerazione dal giudice e gli sia stato attribuito un mero valore indiziario, specie se la decisione si fonda su un quadro probatorio complessivo e non su quel solo documento.
- Nel ricorso per cassazione, la censura di nullità o violazione processuale deve essere specifica, documentata e autosufficiente; deduzioni generiche o prive di puntuale supporto sono inammissibili.
- È inammissibile il motivo di ricorso che non si confronti con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e, nei casi previsti dalla disciplina ratione temporis, all'ulteriore somma ex art. 385, comma 4, c.p.c. e al contributo unificato aggiuntivo.
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