Cassazione Penale, Sentenza n. 6576/2023 del 16/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza del G.i.p. che, in sede di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., gli ha applicato la pena per omicidio stradale commesso il 3 luglio 2019 e ha disposto la sospensione della patente per un anno e quattro mesi. Il motivo unico dedotto denuncia violazione degli artt. 218, comma 2, e 222, comma 2, del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e vizio di motivazione: in particolare si censura la mancata motivazione sulla concreta determinazione della durata della sanzione amministrativa (sospensione) — il ricorrente sostiene che le violazioni amministrative contestate (mancato posizionamento del triangolo e mancata tempestiva segnalazione del veicolo in panne) sono di minore gravità e non giustificherebbero una sanzione amministrativa di base pari a due anni (poi ridotta di un terzo ex art. 444 c.p.p.) rispetto al massimo di quattro anni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha richiamato la giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, n. 11479/2021) e la pronuncia della Corte costituzionale n. 88/2019, affermando che, in materia di omicidio stradale senza le aggravanti di guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti, il giudice che sceglie la sospensione della patente anziché la revoca non è tenuto a motivare in modo puntuale la scelta: è sufficiente il richiamo alle "circostanze del fatto" e/o alla "gravità della condotta". Di conseguenza la determinazione della durata della sospensione (due anni di base poi ridotti di un terzo nel patteggiamento, con effetto pratico di un anno e quattro mesi) è stata ritenuta adeguatamente ancorata alle circostanze indicate e il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma sul patteggiamento: la pena concordata può essere applicata dal giudice con riduzione prevista. Qui è rilevante perché la durata della sospensione è stata ridotta di un terzo in applicazione del patteggiamento.
art. 218, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada)
Parametro previsto per la valutazione delle sanzioni amministrative accessorie; la Corte ha ritenuto che il richiamo alle "circostanze del fatto" e alla gravità della condotta sia sufficiente per giustificare la scelta della sospensione anziché della revoca.
art. 222, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada)
Norma relativa agli effetti delle sanzioni amministrative accessorie; citata nella censura ma la Cassazione ha ritenuto non sussistere violazione alla luce della motivazione richiamata.
sentenza Corte costituzionale n. 88/2019
Richiamata dalla decisione impugnata quale parametro interpretativo per bilanciare revoca vs sospensione; la Corte di legittimità ne ha preso atto come riferimento utile per scegliere la misura meno afflittiva quando opportuno.
Cass. Sez. 4 n. 11479 del 09/03/2021 (Conci)
Precedente di legittimità che stabilisce che, in assenza delle aggravanti di ebbrezza o stupefacenti, il giudice non è tenuto a fornire una motivazione puntuale per la scelta della sospensione rispetto alla revoca: è sufficiente il richiamo alle circostanze del fatto e alla gravità della condotta.
Norma che regola la liquidazione delle spese nel giudizio di cassazione; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- Quando il reato è omicidio stradale o lesioni stradali gravi e non sono presenti le aggravanti di guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti, il giudice che sceglie la sospensione della patente anziché la revoca non è obbligato a motivare in modo puntuale: è sufficiente il richiamo alle circostanze del fatto e alla gravità della condotta.
- La determinazione della durata della sospensione può essere ancorata alle circostanze concrete del fatto; una durata indicata con richiamo alle circostanze risulta adeguata salvo che emergano profili di manifesta illogicità o insufficienza della motivazione.
- Lamentare la durata della sanzione amministrativa accessoria richiede che il ricorrente dimostri in modo specifico l'insufficienza o l'illogicità della motivazione, non basta il richiamo a singole violazioni amministrative di minore entità.
- Nel patteggiamento ex art. 444 c.p.p. la riduzione della pena e delle misure accessorie è possibile e la Cassazione tende a rispettare la scelta del giudice se correttamente ancorata ai parametri di legge e alla giurisprudenza consolidata.
- In Cassazione l'onere di censura è stringente: il ricorrente deve indicare con chiarezza la violazione di legge o il vizio di motivazione perché il ricorso non venga dichiarato infondato o inammissibile.
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