Cassazione Penale, Ordinanza n. 22961/2025 del 18/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che il motivo dedotto non fosse proponibile in sede di legittimità nei limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del G.U.P. che aveva applicato la pena su richiesta delle parti ex artt. 444 e ss. c.p.p. Deduceva la mancata correlazione tra fatto e qualificazione giuridica, sostenendo che il fatto contestato fosse riconducibile all'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e che la decisione non avesse tenuto conto di tale qualificazione più favorevole. La Corte ha però rilevato che, in tema di patteggiamento successivo alla riforma del 2017, il ricorso ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p. è ammesso solo per i motivi tassativamente previsti; la doglianza sulla errata qualificazione giuridica è deducibile solo in caso di errore manifesto, immediatamente percepibile e privo di margini di opinabilità. Nel caso concreto, la censura era ritenuta aspecifica e non autosufficiente, non emergendo una palese eccentricità della qualificazione adottata rispetto al capo di imputazione e alla motivazione, che dava conto dell'arresto in flagranza mentre cedeva eroina per 50 euro e del rinvenimento di cocaina ed eroina già suddivise in dosi presso l'abitazione.
Norme richiamate
Disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti, cioè il patteggiamento, nel cui ambito si colloca la sentenza impugnata.
motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
Nel patteggiamento, il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente indicati dalla norma.
Consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità quando la causa è immediatamente rilevabile.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
È l'ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti invocata dal ricorrente come corretta qualificazione del fatto.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. presuppone che non vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel patteggiamento successivo alla riforma del 2017, il ricorso per cassazione è consentito solo nei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., senza possibilità di ampliarne l'ambito attraverso censure diverse o surrettizie.
- La deduzione di erronea qualificazione giuridica del fatto è ammissibile soltanto quando l'errore sia manifesto, cioè immediatamente percepibile e privo di margini di opinabilità rispetto al capo di imputazione e alla motivazione della sentenza.
- È inammissibile il ricorso che, sotto la veste dell'erronea qualificazione giuridica, prospetti in modo generico o non autosufficiente una diversa lettura del fatto non emergente con evidenza dagli atti richiamati.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile senza assenza di colpa del ricorrente, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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