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Sentenza

Sentenza del 18/03/2016 n. 5400 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva impugnato il diniego del condono previsto dalla legge n. 289 del 2002, art. 9-bis, relativo a IVA, IRPEG e IRAP per gli anni 1999, 2000 e 2001. Sosteneva che il mancato o tardivo pagamento delle rate successive alla prima non comportasse la decadenza dal beneficio e che il condono fosse comunque valido in proporzione agli importi versati. L'Agenzia delle entrate ha contestato tale interpretazione, sostenendo che l'integrale pagamento entro i termini perentori fosse una condizione necessaria per l'efficacia del condono.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e deciso nel merito rigettando il ricorso originario della società. Ha stabilito che, per il condono ex art. 9-bis, l'omesso o incompleto pagamento delle somme dovute entro i termini previsti rende inefficace l'intera domanda, senza possibilità di riconoscere una validità parziale proporzionata agli importi versati. Inoltre, per la parte relativa all'IVA, la norma sul condono è stata disapplicata d'ufficio perché incompatibile con il diritto dell'Unione europea. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.500 euro oltre accessori; le spese dei giudizi di merito sono state compensate.

Norme richiamate

  • Legge n. 289 del 2002, art. 9-bis

    Definizione degli omessi e tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute emergenti dalle dichiarazioni presentate

    Il beneficio è subordinato all'integrale pagamento dell'imposta e degli interessi entro i termini e secondo le modalità previste. Il pagamento rateale produce effetti definitori solo se completato tempestivamente; in caso di omesso o incompleto pagamento, l'istanza diviene inefficace e non è ammessa una validità parziale.

  • Legge n. 289 del 2002, artt. 7, 8, 9, 15 e 16

    Sono richiamati per distinguerli dall'art. 9-bis: tali disposizioni riguardano forme di condono premiale o accertamento straordinario, mentre l'art. 9-bis costituisce una forma di condono demenziale, basata sulla regolarizzazione di importi già dichiarati.

  • Sesta direttiva IVA 77/388/CEE, artt. 2 e 22

    Le disposizioni impediscono agli Stati membri di rinunciare in modo generale e indiscriminato alla riscossione dell'IVA dovuta. Pertanto, l'art. 9-bis della legge n. 289 del 2002 deve essere disapplicato nella parte in cui consente di evitare sanzioni connesse all'omesso o tardivo versamento dell'IVA.

  • Art. 10 del Trattato CE

    In applicazione del principio di effettività, il giudice nazionale deve applicare d'ufficio il diritto dell'Unione europea e disapplicare la normativa interna incompatibile, anche senza una specifica eccezione della parte e persino nel giudizio di cassazione.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato per denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 9-bis della legge n. 289 del 2002.

Massime di principio

  • Quando una procedura di definizione agevolata subordina espressamente il beneficio al pagamento integrale entro termini perentori, il mancato pagamento anche di una parte delle somme può comportare la perdita totale del beneficio, salvo una diversa previsione normativa.
  • Il pagamento parziale non consente automaticamente di ottenere una definizione proporzionale: occorre verificare se la legge preveda espressamente effetti parziali o se configuri il pagamento completo come condizione di efficacia.
  • Per i tributi armonizzati, come l'IVA, le norme nazionali di condono devono essere interpretate e, se necessario, disapplicate quando comportano una rinuncia generale o indiscriminata alla riscossione in contrasto con il diritto dell'Unione europea.
  • Il giudice tributario può rilevare d'ufficio l'incompatibilità della disciplina interna con il diritto europeo, anche se le parti non hanno formulato specifiche deduzioni sul punto.
  • Nel valutare un condono o una sanatoria fiscale occorre distinguere tra procedure basate su importi già dichiarati e procedure che definiscono in via straordinaria l'accertamento: la disciplina degli effetti del pagamento e dell'eventuale decadenza può essere diversa.

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