Cassazione Penale, Sentenza n. 25892/2024 del 03/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d\'Appello sostenendo vizi di motivazione con riguardo all\'affermazione della responsabilità penale. Le censure principali riguardano: 1) la mancata chiarezza sul contenuto dei contratti d\'appalto (se i lavori consistessero in mera manutenzione o in sostituzione integrale delle barriere), e l\'assenza di precisazione su quali opere fossero state effettivamente eseguite e quando fossero state ultimate; 2) l\'erronea valutazione delle prove fotografiche e dei consulenti tecnici, con adozione acritica delle conclusioni del consulente del PM che considerava preesistente all\'incidente del 6 novembre 2016 l\'anomalia del raccordo tra profilato orizzontale e ritti verticali, mentre la difesa prospettava che tale anomalia potesse dipendere dai successivi urti (in particolare quello del 6 novembre 2016) e dai ripristini non adeguati; 3) la mancata prova del nesso di causalità tra l\'eventuale difetto di manutenzione e l\'evento letale, ossia l\'assoluta inattendibilità della ricostruzione che attribuisce al profilato basculante la responsabilità determinante del decesso senza dimostrare che, se correttamente eseguito, il collegamento avrebbe impedito con certezza la penetrazione del profilato nell\'abitacolo; 4) la rilevanza posta dalla Corte sulla mancata certificazione di corretta posa in opera, contestata dalla difesa come non obbligatoria per interventi di manutenzione e non indicativa di responsabilità penale in assenza di prova del nesso causale.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto che il ricorso sia fondato in riferimento alla carenza motivazionale della sentenza impugnata. Ha censurato la mancanza di chiarezza su quali lavori fossero stati appaltati ed eseguiti, sull\'epoca di ultimazione delle opere e sulla valenza delle fotografie e delle consulenze tecniche rispetto alla questione se l\'anomalia fosse preesistente o conseguente a urti successivi. Ha inoltre rilevato l\'insufficiente argomentazione sul nesso causale richiesto per la responsabilità per omicidio colposo. Per queste ragioni la motivazione è stata ritenuta carente e la decisione impugnata annullata nella parte indicata, con rimessione del giudizio al giudice di merito per nuovo esame (censura dei profili di fatto e di causalità e necessità di maggiori chiarimenti e valutazioni tecniche da parte dei giudici di merito).
Norme richiamate
D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 173, comma 1
art. 173, comma 1, d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271
Richiama il principio secondo cui il ricorso deve indicare in modo sintetico i motivi dedotti: utilizzato per delimitare l\'ambito di censura e il contenuto dell\'impugnazione.
D.M. 21 giugno 2014, art. 6 (istruzioni tecniche per barriere stradali)
art. 6 del d.m. 21 giugno 2014
Prevede l\'obbligo di progetto, disegni esecutivi e relazioni di calcolo per realizzazioni o sostituzioni integrali di barriere; non obbligatorio per interventi di sola manutenzione. Utilizzato per distinguere gli obblighi documentali a seconda della natura dell\'intervento.
Codice penale, art. 40 e art. 589
art. 40 cod. pen.; art. 589 cod. pen.
Art. 40 disciplina le condizioni per l\'antigiuridicità delle azioni/omissioni; art. 589 definisce l\'omicidio colposo. Nel caso, è stata contestata l\'applicazione di tali disposizioni per la configurazione della responsabilità omissiva e il relativo nesso causale.
Giurisprudenza della Cassazione citata
Sez. 4, n. 57937 del 09/10/2018 (Ferrari); Sez. 4, n. 38624 del 19/06/2019 (B.)
Precedenti richiamati sul principio che per la responsabilità per colpa grave è necessaria una motivazione puntuale che leghi il comportamento al rischio concretamente realizzato; usati per sottolineare l\'obbligo motivazionale del giudice nel determinare la colpa.
Massime di principio
- Quando si contesta responsabilità penale per lavori su infrastrutture, è essenziale descrivere chiaramente il contenuto del contratto d\'appalto (manutenzione ordinaria vs sostituzione integrale) e indicare con precisione quali opere sono state eseguite e quando sono state ultimate.
- Le prove fotografiche e le consulenze tecniche devono essere datate e confrontate cronologicamente: il giudice deve motivare esplicitamente se le anomalie riscontrate erano preesistenti ai successivi eventi dannosi o, invece, conseguenza di incidenti intervenuti dopo i lavori.
- La mancata certificazione formale (es. posa in opera) può essere rilevante ma non sostituisce la dimostrazione del nesso di causalità: per la condanna è necessario provare non solo la carenza tecnica, ma che questa carenza abbia concretamente e inevitabilmente determinato l\'evento lesivo.
- In presenza di valutazioni tecniche contrastanti, il giudice deve indicare le ragioni per preferire una consulenza piuttosto che un\'altra, spiegando i criteri tecnici adottati; il mero richiamo alle conclusioni di un consulente non è sufficiente.
- Se emergono eventi successivi (urti, danneggiamenti) che possono aver modificato lo stato dell\'opera, il nesso causalmente rilevante tra la condotta originaria e l\'evento deve essere accertato con particolare rigore.
- In casi analoghi, la strategia difensiva utile è: acquisire documentazione temporale precisa (contratti, verbali di fine lavori, fotografie con data certa), consulenze tecniche contrapposte e testimonianze oculari che indichino l\'evoluzione dello stato dei luoghi.
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