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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05406/2025 del 10/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo era generico e non consentito nel giudizio di legittimità perché volto a sollecitare una rivalutazione delle prove e una diversa lettura del materiale istruttorio, in assenza di specifici travisamenti decisivi. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per tentato furto in abitazione aggravato dalla presenza della circostanza di cui all'art. 625, comma 1, n. 2, c.p. Il solo motivo deduceva vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, ma la censura era formulata in modo generico e sostanzialmente riproponeva doglianze già esaminate e disattese nei giudizi di merito, mirando in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    richiamato come norma incriminatrice del tentativo nel titolo di reato confermato in appello.

  • art. 110 c.p.

    richiamato per il concorso di persone nel reato contestato.

  • art. 624-bis c.p.

    indicato come base del delitto patrimoniale oggetto di condanna, nella forma del tentato furto in abitazione.

  • art. 625, comma 1, n. 2, c.p.

    richiamato quale circostanza aggravante contestata e confermata nella sentenza impugnata.

  • art. 606 c.p.p.

    evocato implicitamente attraverso il vizio di motivazione dedotto nel ricorso per cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    applicato per la declaratoria di inammissibilità con condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto la veste del vizio di motivazione, mirino soltanto a ottenere una diversa lettura delle prove o una nuova valutazione del fatto.
  • La doglianza è inammissibile quando si limita a riprodurre contestazioni già esaminate e respinte nei gradi di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Per configurare un vizio di motivazione rilevante in cassazione occorre allegare travisamenti della prova specifici, decisivi e inopinabili, non essendo sufficiente una critica generica all'apparato argomentativo della decisione.
  • La motivazione delle sentenze di merito va valutata nel suo complessivo integrarsi quando i giudici di merito hanno espresso decisioni conformi; essa è censurabile in cassazione solo se presenta illogicità macroscopiche o manifeste.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiTentativo

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