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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 32880/2022 del 08/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per revocazione ai sensi dell'art.391-bis c.p.c., fondato su un presunto errore di fatto (art.395, n.4 c.p.c.): la ricorrente deduce che la Corte di cassazione avrebbe fatto una svista percependo erroneamente l'oggetto del giudizio (avrebbe parlato di iscrizione a ruolo di euro 1.463,00 e di imposte riferite agli anni 2003-2005), mentre, sostiene la ricorrente, la controversia riguardava solo l'anno d'imposta 2003 e la sola IRAP e i provvedimenti impugnati erano due dinieghi di definizione agevolata; ne deriverebbe che l'eventuale decadenza dalla definizione doveva essere circoscritta a quell'anno e a quella imposta e non estesa a tutte le annualità e imposte, e che le sanzioni non erano state oggetto dei provvedimenti impugnati.

La decisione

Il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che non sussista l'errore di fatto manifesto e decisivo denunciato: dall'istruttoria e dagli atti risultava che i provvedimenti impugnati riguardavano più imposte e annualità (non risultava con assoluta evidenza che l'oggetto fosse limitato alla sola IRAP 2003), e l'iter motivazionale dell'ordinanza impugnata si era effettivamente fondato sulla decadenza per versamento parziale della prima rata. Quanto alle sanzioni, la Corte ha rilevato che la loro applicazione era stata comunque oggetto di contestazione nel giudizio originario. Non essendovi stata difesa dall'Agenzia, non è stata pronunciata condanna alle spese; è stato dato atto dei presupposti per l'eventuale versamento aggiuntivo del contributo unificato ai sensi dell'art.13 del d.P.R. n.115/2002.

Norme richiamate

  • art.391-bis cod. proc. civ.

    Disciplina la revocazione delle decisioni della Corte di cassazione; il rimedio è straordinario e ammette la revocazione solo in presenza dei presupposti tassativi previsti (tra cui l'errore di fatto manifestamente decisivo ai sensi dell'art.395 n.4 c.p.c.).

  • art.395, n.4 cod. proc. civ.

    L'errore di fatto invocato per la revocazione deve consistere in una falsa percezione di quanto emerge dagli atti, una svista materiale su circostanze decisive, con carattere di assoluta evidenza e rilevabilità mediante il mero raffronto tra la sentenza e gli atti senza indagini interpretative o ricostruzioni complesse.

  • art.1, comma 1011, legge 27 dicembre 2006 n.296

    Norma che introduce la possibilità di definizione agevolata e i presupposti per il mantenimento del beneficio; la Corte ha interpretato che la decadenza dal beneficio può derivare dal mancato corretto adempimento degli obblighi (es. versamento parziale) e che il contribuente avrebbe potuto avvalersi del ravvedimento operoso non utilizzato nel caso concreto.

  • d.P.R. n.115 del 2002, art.13

    Norma sul contributo unificato: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per un eventuale ulteriore versamento da parte della ricorrente, pari al contributo dovuto per il ricorso, nei casi previsti dal comma 1-bis.

  • Giurisprudenza della Corte di cassazione (es. Cass. n.17443/2008, n.10466/2011, n.4678/2022)

    La giurisprudenza consolidata stabilisce che l'errore revocatorio è limitato a svisti manifesti e decisivi sui fatti desumibili direttamente dagli atti; non è applicabile a diverse valutazioni interpretative dei motivi di ricorso o a errori di diritto/interpretazione.

Massime di principio

  • Il rimedio della revocazione per errore di fatto è molto ristretto: per essere accolto l'errore deve essere manifesto, rilevabile con il solo confronto tra sentenza e documenti, e decisivo ai fini della decisione.
  • Non costituisce errore di fatto una diversa valutazione o interpretazione dei motivi di diritto o degli argomenti di ricorso: tali censure rientrano nella critica giuridica e non sono sindacabili con la revocazione.
  • Chi deduce errore di fatto deve indicare chiaramente dove la percezione della Corte sia stata una svista materiale su circostanze essenziali emergenti dagli atti; è insufficiente una diversa lettura o una interpretazione alternativa degli stessi documenti.
  • Se si invoca la limitazione della decadenza dalla agevolazione a una sola annualità o imposta, è necessario provare con evidenza documentale che i provvedimenti impugnati riguardavano esclusivamente quella annualità/imposta; in mancanza la Corte può ritenere l'ambito più ampio come risultante dagli atti.
  • La possibilità di ravvedimento operoso è un elemento che il contribuente può utilizzare per evitare la decadenza; l'assenza di ricorso a tale strumento può essere considerata nella valutazione della legittimità della decadenza.
  • Le sanzioni fiscali possono essere valutate solo se la loro applicazione è stata effettivamente contestata o disposta negli atti impugnati; se non risultano nei provvedimenti di diniego, non possono essere automaticamente ritenute decise.

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