Sentenza n. 10801/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento previa istanza cautelare: - della nota prot. n. 02055/2023 del 17.10.2023, adottata dall’Ambasciata d’Italia a Teheran avente ad oggetto la “comunicazione di preavviso di rigetto ex. art. 10 bis Legge 241/1990”; - del provvedimento emesso dall’Ambasciata d’Italia a Teheran, in data 05.11.2023, avente prot. n. 2452/2023, con il quale è stata respinta la richiesta del ricorrente di rilascio del visto per motivi di studio ai sensi del punto 15 dell’Allegato A al Decreto Ministeriale n. 80/2011 e delle norme in esso richiamate;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: preavviso di rigetto e diniego del visto per motivi di studio adottati dall’Ambasciata d’Italia a Teheran
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990 e il successivo diniego della richiesta di visto per motivi di studio, presentata ai sensi del punto 15 dell’Allegato A al d.m. n. 80/2011. Il testo non espone analiticamente i motivi di ricorso. Nel corso dell’udienza il Tribunale ha rilevato d’ufficio la sopravvenuta carenza di interesse, poiché erano ampiamente decorsi i termini per l’immatricolazione all’anno accademico 2023/2024, rendendo necessaria una nuova domanda e un aggiornamento dell’istruttoria amministrativa. Il Tribunale ha inoltre osservato che non era stata formulata una specifica istanza di accertamento dell’illegittimità degli atti ai fini risarcitori ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., nei termini e nelle forme dell’art. 73 c.p.a. In ogni caso, ad abundantiam, ha ritenuto infondato il gravame nel merito, con particolare riguardo alla carenza di conoscenza della lingua italiana accertata durante il colloquio presso la struttura consolare.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il decorso dei termini per l’immatricolazione all’anno accademico cui si riferiva la domanda di visto ha fatto venir meno l’utilità concreta e attuale dell’annullamento degli atti impugnati, essendo necessarie una nuova domanda e una nuova valutazione amministrativa sulla base di un’istruttoria aggiornata. Il Tribunale ha escluso che potesse permanere l’interesse processuale in funzione risarcitoria, in assenza di una specifica istanza di accertamento incidentale dell’illegittimità formulata secondo l’art. 34, comma 3, c.p.a. e nei termini dell’art. 73 c.p.a. Il giudice ha comunque rilevato, in via subordinata e ad abundantiam, l’infondatezza nel merito della censura, evidenziando la carenza di conoscenza della lingua italiana accertata nel colloquio consolare. Le spese sono state compensate in ragione della definizione in rito.
Norme richiamate
comunicazione di preavviso di rigetto
Disciplina il preavviso di rigetto adottato dall’amministrazione prima del diniego del visto; nel caso concreto costituiva l’oggetto di una delle impugnazioni.
punto 15 dell’Allegato A al d.m. n. 80/2011
Costituisce la disciplina richiamata per la richiesta di visto per motivi di studio.
accertamento incidentale dell’illegittimità degli atti a fini risarcitori
L’accertamento dell’illegittimità ai soli fini risarcitori richiede una specifica istanza della parte, non formulata nel caso esaminato.
Individua i termini e le forme per la formulazione dell’istanza di accertamento dell’illegittimità ai fini risarcitori, secondo il richiamo operato dal Tribunale.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Impone la declaratoria di improcedibilità quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
Massime di principio
- Il ricorso avverso il diniego di un visto per studio diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando siano decorsi i termini per l’immatricolazione all’anno accademico cui si riferisce la domanda, poiché l’eventuale nuova aspirazione dello straniero richiede una nuova domanda e una rinnovata istruttoria amministrativa.
- Il mero interesse eventuale a utilizzare l’illegittimità dell’atto ai fini di una futura domanda risarcitoria non mantiene l’interesse all’annullamento se la parte non formula una specifica istanza di accertamento dell’illegittimità ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., nei termini e nelle forme previste dall’art. 73 c.p.a.
- Quando il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può esaminare ad abundantiam l’infondatezza delle censure di merito senza trasformare tale esame nella ratio decidendi della pronuncia.
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