Cassazione Penale, Ordinanza n. 29305/2025 del 07/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per un furto con strappo. Con il primo motivo ha dedotto l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale per l'errata qualificazione del fatto come furto con strappo, sostenendo che la Corte territoriale non avesse dato congrua risposta ai motivi di appello; in sostanza, la censura mirava a una diversa ricostruzione dei fatti e della dinamica dell'impossessamento. Con il secondo motivo ha lamentato la violazione dell'art. 597, comma 7, c.p.p., assumendo che, una volta riconosciuta un'ulteriore attenuante, i giudici di merito avrebbero dovuto procedere a un nuovo giudizio di bilanciamento senza limitarsi alla valutazione precedente. Il fatto contestato, in sintesi, consisteva nell'impossessamento di denaro resto di una consumazione al bar: l'imputato, dopo aver simulato il pagamento con una banconota da 50 euro, si sarebbe impossessato strappando di mano al barista due banconote da 20 euro e una da 5 euro che questi gli stava porgendo come resto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo fosse una censura di merito, diretta a ottenere una diversa valutazione delle risultanze processuali e quindi non scrutinabile in sede di legittimità, essendo la motivazione della Corte d'appello congrua e coerente nel qualificare il fatto come furto con strappo, perché la violenza era stata immediatamente rivolta verso la cosa. Ha poi ritenuto manifestamente infondato il secondo motivo, osservando che la Corte territoriale, riconoscendo una ulteriore attenuante, aveva comunque effettuato un nuovo giudizio di bilanciamento, mantenendo l'equivalenza tra attenuante e recidiva, valutazione rimessa al giudice di merito e insindacabile in cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di 3000 euro alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
La pronuncia richiama la contestazione di furto con strappo; dal testo emerge che la qualificazione del fatto è stata ricondotta a tale fattispecie per l'impossessamento mediante strappo di denaro dalle mani della persona offesa.
Il riconoscimento di una ulteriore attenuante impone un nuovo giudizio di bilanciamento tra circostanze, rimesso al giudice di merito.
L'ulteriore attenuante riconosciuta in appello ha comportato il riesame del bilanciamento con la recidiva.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, se non vi è assenza di colpa nella causa di inammissibilità, anche alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
È la disposizione indicata nel testo quale titolo di condanna; la Corte valuta la correttezza della qualificazione del fatto come furto con strappo.
Massime di principio
- Il controllo di legittimità non consente di ottenere una nuova valutazione del fatto o della prova: le censure che mirano a una diversa ricostruzione della dinamica concreta sono inammissibili se la motivazione di merito è congrua, esauriente e logicamente coerente.
- Integra il furto con strappo l'impossessamento di una cosa mobile mediante violenza immediatamente rivolta verso la cosa, anche quando il bene sia saldamente impugnato dalla vittima al momento della sottrazione.
- Il giudizio di qualificazione del fatto e quello di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti appartengono al potere valutativo del giudice di merito e sono insindacabili in cassazione salvo vizi di motivazione rilevanti nei limiti del controllo di legittimità.
- Quando in appello viene riconosciuta una nuova attenuante, il giudice deve procedere a un rinnovato bilanciamento con le aggravanti già contestate; se tale operazione risulta effettuata e motivata, la censura di violazione dell'art. 597, comma 7, c.p.p. è infondata.
Come è indicizzato
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