Ordinanza n. 1581/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro. Il testo non espone specifici motivi di ricorso, ma dalla motivazione cautelare emerge la pretesa di conservare gli effetti del nulla osta e di poter accedere al permesso di soggiorno per attesa occupazione nonostante la mancata esecuzione dell'attività lavorativa stagionale.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ritenendo insussistenti i presupposti per la sospensione del provvedimento. In particolare, ha rilevato che l'attività di lavoro stagionale per la quale era stato rilasciato il nulla osta non è stata svolta. Ha inoltre considerato precluso il rilascio del permesso per attesa occupazione per mancanza delle condizioni previste dalla disciplina di settore, evidenziando che, per il lavoro stagionale, l'art. 24, comma 1, del TUI esclude espressamente l'applicabilità dell'art. 22, comma 11. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha ritenuto non sussistenti i presupposti per la sospensione dell'atto impugnato.
art. 24, comma 1, d.lgs. 286/1998 (TUI)
esclude espressamente l’applicabilità della disciplina di cui all’art. 22, comma 11
Per il lavoro stagionale, impedisce di applicare la disciplina che consente il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione.
art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998 (TUI)
La relativa disciplina non è applicabile alla fattispecie di lavoro stagionale in forza dell'espressa esclusione contenuta nell'art. 24, comma 1, del TUI.
Massime di principio
- Quando il nulla osta è stato rilasciato per lavoro stagionale e l'attività lavorativa non è stata svolta, non sussistono i presupposti cautelari per sospendere la revoca del nulla osta sulla base della prospettiva di ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
- Per il lavoro stagionale, l'art. 24, comma 1, del d.lgs. 286/1998 esclude l'applicabilità dell'art. 22, comma 11; pertanto, la disciplina del permesso di soggiorno per attesa occupazione prevista da quest'ultima disposizione non può essere invocata dal lavoratore stagionale in assenza delle condizioni proprie della disciplina di settore.
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