Cassazione Penale, Ordinanza n. 08357/2026 del 03/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte d'appello di Bari, censurava la motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per tentato reato di estorsione. In concreto, la decisione di merito aveva ritenuto integrato il tentativo di estorsione perché, secondo la persona offesa, l'imputato si era indebitamente appropriato dell'automobile della stessa e ne aveva subordinato la restituzione al pagamento di euro 300. In cassazione si deduceva, in sostanza, un vizio di motivazione e si chiedeva una diversa ricostruzione dei fatti, ma la Corte ha rilevato che si trattava di doglianze di merito non consentite in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che la censura mirava a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, attività riservata al giudice di merito e preclusa al giudice di legittimità, in presenza di una motivazione della sentenza impugnata ritenuta immune da vizi logici e giuridici. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui le dichiarazioni della persona offesa non sono soggette alle regole dell'art. 192, comma 3, c.p.p. e possono da sole fondare l'affermazione di responsabilità se il giudice motivi adeguatamente sulla credibilità e sull'attendibilità del racconto. All'inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come base normativa del tentativo di estorsione oggetto del giudizio di responsabilità
richiamato come norma incriminatrice dell'estorsione, nella forma tentata contestata
le sue regole non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, che possono essere da sole poste a fondamento della condanna se il giudice ne verifichi credibilità e attendibilità
impone, in caso di ricorso inammissibile, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito proporre censure che, sotto l'apparente veste del vizio di motivazione, mirino a ottenere una nuova valutazione del fatto o delle prove secondo criteri diversi da quelli adottati dal giudice di merito.
- La Corte di cassazione non può procedere a una rilettura degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione, poiché tale apprezzamento spetta in via esclusiva al giudice di merito.
- Le dichiarazioni della persona offesa possono, da sole, fondare l'affermazione di responsabilità penale, purché il giudice dia adeguata motivazione sulla credibilità soggettiva del dichiarante e sull'attendibilità intrinseca ed estrinseca del narrato.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per deduzioni di merito, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende secondo la disciplina processuale vigente.
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