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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18350/2026 del 21/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato l'affermazione di responsabilità per il reato contestato. I motivi, anche alla luce della memoria depositata, sono stati ritenuti sostanzialmente reiterativi delle censure già svolte in appello e diretti a sollecitare una nuova valutazione del merito. In particolare, il ricorrente contestava il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti del presente procedimento e quelli oggetto di altra sentenza del GIP di Savona n. 405/2025, nonché il trattamento sanzionatorio, sostenendo implicitamente l'inadeguatezza della motivazione sul punto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché reiterativo dei motivi di appello e perché fondato su censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto rivolte contro valutazioni di merito già adeguatamente motivate dalla Corte territoriale. La motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta congrua, coerente e immune da manifesta illogicità sia quanto al mancato riconoscimento della continuazione, sia quanto alla determinazione della pena. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Il riconoscimento o il diniego delle circostanze attenuanti generiche è un giudizio di fatto rimesso al giudice di merito; può essere escluso con motivazione fondata sulle ragioni preponderanti della decisione, purché congrua e non contraddittoria, senza necessità di uno specifico esame di ciascun fattore attenuante dedotto dalla difesa.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento e, in mancanza di ragioni di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non sono ammissibili censure che mirino a una nuova valutazione del fatto o a sostituire il giudizio di merito con quello della difesa, quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione congrua e non manifestamente illogica.
  • La questione del riconoscimento o meno del vincolo della continuazione tra fatti diversi è devoluta al giudice di merito e non può essere riproposta in cassazione se la motivazione sul punto è logicamente coerente e giuridicamente corretta.
  • Il giudizio sulle circostanze attenuanti generiche appartiene al merito e può essere sindacato in cassazione solo per vizi logici o giuridici della motivazione, non per la mera insoddisfazione della parte rispetto alla ponderazione degli elementi favorevoli addotti.
  • La reiterazione in cassazione di motivi già dedotti in appello, senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata, conduce all'inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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