Cassazione Civile, Ordinanza n. 19378/2025 del 14/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia trae origine dal licenziamento disciplinare per giusta causa intimato a una dipendente con lettera del 18 ottobre 2022. Secondo l’addebito, la lavoratrice avrebbe intrattenuto in modo stabile e reiterato rapporti con un consulente esterno, trasmettendogli informazioni riservate sulle misure agevolative gestite dal datore di lavoro, fornendogli indicazioni e consulenze personalizzate utili a favorire i suoi clienti nell’accesso a tali misure, e mettendosi a disposizione per collaborare alla redazione delle domande. Nei gradi di merito il ricorso della lavoratrice era stato respinto sia nella fase sommaria sia in opposizione, poi in reclamo in appello. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto sette motivi: 1) nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 c.p.c., per asserita errata lettura di una mail del 13 novembre 2017; 2) violazione degli artt. 1340, 2104, 2105, 2106 e 2119 c.c. per avere la Corte ritenuto superata una pretesa prassi aziendale dalla direttiva del 13 novembre 2017; 3) violazione dell’art. 434 c.p.c. e della L. 92/2012 per avere la Corte ritenuto non specificamente contestata la rilevanza del contatto con il consulente; 4) analoga doglianza quanto alla riservatezza delle informazioni trasmesse; 5) violazione degli artt. 230 e 244 c.p.c. per l’inammissibilità dell’interrogatorio formale e della prova testimoniale; 6) ulteriore violazione dell’art. 434 c.p.c. e della L. 92/2012 sulla portata delle informazioni scambiate; 7) violazione degli artt. 434 c.p.c., 2119 c.c., 115, 116 e 118 disp. att. c.p.c. per asserito vizio di motivazione e erronea valutazione delle prove sulla giusta causa. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il sesto e il settimo motivo, e infondato il quinto. Ha escluso che vi fosse un deducibile travisamento della prova nei termini richiesti, ha rilevato che il richiamo alla pretesa prassi aziendale non era stato dimostrato né qualificato come uso aziendale in senso tecnico, ha affermato che la Corte d’appello non aveva dichiarato inammissibili i motivi di reclamo per difetto di specificità ma ne aveva scrutinato il contenuto nel merito, e ha confermato la correttezza della valutazione di genericità dei capitoli di prova. Ha inoltre ribadito che il giudice del lavoro può valutare autonomamente gli elementi probatori anche se provenienti da atti o intercettazioni di un procedimento penale, e che l’eventuale irrilevanza del tema dei regali o di un provvedimento penale non incide sulla valutazione degli altri addebiti disciplinari autonomamente idonei a integrare la giusta causa. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso per cassazione proposto dalla lavoratrice contro la sentenza della Corte d’appello di Roma che aveva confermato il rigetto dell’impugnativa del licenziamento disciplinare per giusta causa. La Cassazione ha qualificato come inammissibili i motivi centrati su presunti errori di valutazione delle prove o su dedotte violazioni dell’art. 434 c.p.c. e della disciplina del rito Fornero, perché diretti sostanzialmente a ottenere un nuovo esame del merito. Ha inoltre ritenuto corretta la valutazione di genericità dei capitoli di prova e ha ribadito l’autonomia del giudizio civile rispetto agli esiti del procedimento penale. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
Non consente di censurare in cassazione una mera critica al merito della valutazione delle prove; il lamentato travisamento del contenuto probatorio va inquadrato nei ristretti rimedi processuali previsti dall’ordinamento.
La ricorrente lo invocava in tema di clausole/usi d’uso, ma la Corte ha rilevato che nel caso concreto non risultava accertato un uso aziendale in senso tecnico, né una prassi idonea a prevalere sulla direttiva aziendale specifica.
Richiamato dalla ricorrente quale parametro dei doveri del lavoratore; la decisione conferma la legittimità del licenziamento quando la condotta integra violazione grave dei doveri d’ufficio e lede il vincolo fiduciario.
Richiamato per i doveri di riservatezza e fedeltà del lavoratore; la Corte valorizza la trasmissione di informazioni riservate e l’uso indebito delle stesse come condotta incompatibile con tali doveri.
Richiamato in tema di sanzioni disciplinari; la giusta causa è stata ritenuta configurabile in presenza di condotte di particolare gravità.
La giusta causa di licenziamento è ravvisabile quando la condotta del lavoratore, anche se considerata autonomamente e senza pretese controprestazioni economiche, è tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto fiduciario.
Nel rito del lavoro l’appello deve contenere censure specifiche; la Corte ha però chiarito che nel caso esaminato la Corte territoriale non ha dichiarato inammissibili i motivi di reclamo, ma ha solo rilevato la genericità di singole argomentazioni rispetto alla motivazione impugnata.
art. 1, commi 58 e ss., L. 92/2012
Il richiamo riguarda il rito speciale per l’impugnativa del licenziamento; la Corte ha ritenuto non fondati i motivi che denunciavano violazioni di tale disciplina, poiché diretti contro valutazioni di merito e non contro reali vizi processuali.
L’interrogatorio formale deve essere articolato per articoli separati e specifici; la genericità dei capitoli può giustificare il diniego di ammissione.
La prova testimoniale richiede capitoli specifici e determinati, collocati nel tempo e nello spazio in modo da consentire il controllo di pertinenza e la difesa avversaria.
Il giudice può chiedere chiarimenti e precisazioni ai testimoni, ma questa facoltà non può sanare la genericità originaria dei capitoli di prova.
I motivi di ricorso sono stati scrutinati alla luce dei n. 3 e 4 dell’art. 360 c.p.c.; la Corte ha escluso che i vizi prospettati integrassero in concreto errori denunciabili in sede di legittimità.
Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, se attiene al fatto probatorio in sé, trova rimedio nella revocazione per errore di fatto e non nel ricorso per cassazione nei termini prospettati.
Richiamato dalla ricorrente per censurare la motivazione; la Corte ha escluso un vizio motivazionale rilevante in sede di legittimità.
Richiamato indirettamente nel tema probatorio; la decisione valorizza che la parte che invoca una prassi favorevole o una diversa ricostruzione dei fatti deve offrirne prova e specifica allegazione.
Massime di principio
- Il travisamento del contenuto oggettivo della prova non è, di regola, un vizio denunciabile come semplice erronea valutazione del merito in cassazione: quando si contesta la ricognizione del fatto probatorio in sé, il rimedio può essere la revocazione per errore di fatto, nei limiti di legge.
- Nel giudizio di impugnativa del licenziamento disciplinare, il giudice civile valuta autonomamente i fatti e le prove, anche se gli stessi siano emersi in sede penale o in atti di indagine, senza essere vincolato dall’esito del procedimento penale.
- La giusta causa di licenziamento può essere integrata anche da condotte prive di un indebito profitto economico diretto, ove la gravità complessiva della violazione dei doveri di fedeltà, riservatezza e correttezza renda impossibile la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto fiduciario.
- La deduzione dell’esistenza di una prassi aziendale favorevole al lavoratore non è sufficiente se non è allegata e provata come uso aziendale in senso tecnico; inoltre, una direttiva specifica e precisa del datore di lavoro può comunque superare una prassi non qualificata.
- Nel rito del lavoro e nel rito speciale dell’impugnativa di licenziamento, l’appello/reclamo deve contenere censure specifiche e puntuali rispetto alla motivazione della decisione impugnata; la mera riproposizione delle difese già svolte non soddisfa l’onere di specificità.
- La prova testimoniale e l’interrogatorio formale devono essere articolati con capitoli specifici e determinati; la genericità dei capitoli, soprattutto se non collocati in modo univoco nel tempo, nello spazio e nell’oggetto, può giustificare il rigetto delle istanze istruttorie.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una doglianza sulla valutazione delle prove in una nuova lettura del merito, se la sentenza impugnata ha offerto una motivazione coerente e completa sui punti decisivi.
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